Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del riesame
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per legittimità non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Quando i motivi sono generici e ripetitivi, la conseguenza è una declaratoria di ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa importante decisione per capire quali sono i requisiti di specificità richiesti per un valido ricorso in Cassazione.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due principali motivi di doglianza. Il primo riguardava una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione in relazione al reato contestato (nello specifico, estorsione ex art. 629 c.p.). Il secondo motivo, invece, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa lamentava che la Corte di merito non avesse adeguatamente valutato le argomentazioni proposte, ma, come vedremo, la Suprema Corte ha giudicato l’approccio difensivo non corretto per accedere al giudizio di legittimità.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta e in linea con il suo consolidato orientamento. La decisione si fonda sulla distinzione tra il giudizio di merito, dove si valutano i fatti e le prove, e il giudizio di legittimità, dove la Cassazione verifica esclusivamente la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello Rende il Ricorso Inammissibile
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché, secondo i giudici, si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. La Corte ha sottolineato che un ricorso è ‘apparente’ e non specifico quando omette di assolvere alla sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e mirata contro le ragioni della decisione impugnata.
In altre parole, non basta ripetere ciò che si è già detto; è necessario confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello, evidenziandone le specifiche illogicità o le erronee applicazioni della legge. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e diventa, appunto, inammissibile.
I Limiti al Sindacato sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha ricordato che la valutazione circa la concessione o meno di tali attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, questa valutazione non può essere riesaminata, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici (pagina 5 della sentenza impugnata). La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito, per negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito. Il suo compito è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di ricostruire i fatti. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo impedisce alla Corte di svolgere questa funzione. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende (tremila euro) non è solo una conseguenza processuale, ma anche un deterrente contro la proposizione di ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’attenta analisi critica della sentenza di secondo grado. È indispensabile abbandonare la mera riproposizione dei motivi d’appello e concentrarsi su censure specifiche, che colpiscano la logicità del ragionamento del giudice o la sua interpretazione delle norme. In mancanza, il rischio concreto è quello di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con un aggravio di spese per l’assistito e la definitiva chiusura del percorso processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è fondato su motivi che costituiscono una semplice e letterale ripetizione di quelli già presentati in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può rivedere nel merito tale decisione se la motivazione fornita dal giudice precedente è logica e priva di evidenti illogicità. Il suo controllo si limita alla legittimità della motivazione, non alla scelta discrezionale del giudice.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui all’art. 629 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 2-3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo dei motivi dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.