Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché la Semplice Ripetizione dei Motivi non Basta
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente. È necessario, invece, formulare una critica precisa e argomentata contro la decisione che si contesta. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio la logica della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza degli ‘artifici e raggiri’, elementi essenziali del reato di truffa.
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi e ha concluso per la loro manifesta infondatezza, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: entrambi i motivi non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già discusso e rigettato dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno evidenziato come il ricorso omettesse di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, trasformandosi in una sterile riproposizione di censure già esaminate.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
Per comprendere appieno la decisione, è utile analizzare nel dettaglio come la Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente.
La Critica sulla Sussistenza del Reato di Truffa
Con riferimento al primo motivo, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solida e priva di vizi logici, esplicitando chiaramente le ragioni del proprio convincimento. I giudici di secondo grado avevano analizzato approfonditamente le risultanze probatorie (pagine da 3 a 5 della sentenza d’appello) e avevano concluso per la piena integrazione della fattispecie di reato, sia sotto il profilo materiale che soggettivo. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente si era limitato a ripresentare le stesse obiezioni, senza contestare specificamente i passaggi logico-giuridici della decisione d’appello. Questo comportamento processuale rende il motivo non specifico e, quindi, inammissibile.
La Mancata Concessione della Sospensione Condizionale
Anche il secondo motivo ha subito la stessa sorte. La doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stata giudicata generica e meramente riproduttiva di censure già vagliate. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego del beneficio evidenziando i precedenti penali dell’imputato e, soprattutto, la presenza di una precedente condanna (a un anno e otto mesi di reclusione) già condizionalmente sospesa. Tale circostanza, secondo la legge, è ‘ostativa’ a un’ulteriore applicazione del beneficio, rendendo la decisione della Corte di merito giuridicamente ineccepibile.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è un monito per chiunque intenda adire il giudice di legittimità. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse difese. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, è essenziale che le censure siano specifiche, pertinenti e che si confrontino direttamente con la ratio decidendi della Corte d’Appello. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già disattesi, senza evidenziare un vizio specifico della sentenza, è considerato solo ‘apparente’ e non assolve alla sua funzione critica, risultando perciò inammissibile.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza deve sviluppare argomentazioni giuridiche nuove e mirate a demolire la struttura logica della decisione contestata. La semplice riproposizione delle stesse tesi difensive non solo è inefficace, ma conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti e respinti in appello, omettendo di svolgere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena in questo caso?
La sospensione condizionale è stata negata perché l’imputato aveva già beneficiato in passato di una sospensione per una precedente condanna a un anno e otto mesi di reclusione. Questa circostanza è considerata ‘ostativa’, ovvero impedisce una nuova concessione del beneficio.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare una declaratoria di inammissibilità?
Il ricorrente deve formulare motivi di ricorso specifici che non si limitino a ripetere le argomentazioni precedenti, ma che contengano una critica puntuale e argomentata delle ragioni giuridiche e logiche su cui si fonda la sentenza che intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 331 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 331 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, con riguardo alla prima doglianza che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli artifi e raggiri, i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all’imputato);
considerato, inoltre, che le medesime considerazioni devono svolgersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la doglianza risulta priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda riguardo pagina 6 della sentenza impugnata, ove si evidenziano sia i precedenti penali dell’imputato che la presenza di una precedente condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, già condizionalmente sospesa, che risulta dunque ostativa all’ulteriore applicazione del beneficio richiesto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.