Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Presentare un appello è un diritto fondamentale nel nostro sistema giudiziario, ma non è un’opportunità per ridiscutere all’infinito questioni già decise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui deve muoversi un’impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile quando questo si limita a ripetere argomenti già vagliati, senza portare elementi di novità o critiche pertinenti alla decisione precedente. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della Corte e le implicazioni pratiche per chi si appresta a contestare una sentenza.
I Fatti del Caso: Invasione di Edifici e Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di invasione di terreni o edifici, previsto dall’articolo 633 del codice penale. L’imputato, giudicato colpevole nei primi due gradi di giudizio, decideva di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia, sperando di ribaltare la decisione o ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
L’Appello e il Ricorso per Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’accertamento della sua responsabilità penale.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
3. L’avvenuta prescrizione del reato, sostenendo che il tempo massimo per perseguire il delitto fosse ormai scaduto.
Questi argomenti erano stati, in larga parte, già presentati e discussi davanti alla Corte d’Appello, che li aveva respinti con una motivazione dettagliata.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, fornendo spiegazioni precise per ciascuno dei motivi sollevati.
Motivi Reiterativi e Mancanza di Originalità nel Ricorso Inammissibile
Per quanto riguarda i primi due punti (responsabilità e attenuanti), i giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse identiche doglianze già respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Ripresentare le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della corte precedente, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentito in sede di legittimità. Questo comportamento rende il ricorso inammissibile.
L’Errato Calcolo della Prescrizione
Anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato “manifestamente infondato”. L’errore del ricorrente è stato di natura puramente tecnica: nel calcolare il tempo necessario per la prescrizione, non aveva tenuto conto di un periodo di sospensione di un anno e sei mesi introdotto dalla cosiddetta “Legge Orlando” (L. 107/2017). Poiché il reato era stato commesso nel 2018, tale legge era pienamente applicabile. Di conseguenza, il termine di prescrizione non era affatto decorso.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando consolidati principi giurisprudenziali. Un ricorso per Cassazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata, non può essere una mera ripetizione di argomenti già esaminati. In caso contrario, si svuoterebbe di significato il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda la prescrizione, la Corte ha ribadito che il calcolo deve essere effettuato nel rigoroso rispetto della normativa vigente, includendo tutti i periodi di interruzione e sospensione applicabili. L’omissione di un periodo di sospensione previsto per legge rende il calcolo palesemente errato e il relativo motivo di ricorso infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per ricorrere in Cassazione. È necessario articolare motivi specifici che evidenzino vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici nella motivazione) e non limitarsi a riproporre le stesse tesi difensive. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato una mera ripetizione di doglianze?
Un motivo di ricorso è considerato una mera ripetizione, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza confrontarsi specificamente con le motivazioni fornite dalla sentenza impugnata.
Perché il motivo sulla prescrizione del reato è stato dichiarato infondato?
Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il calcolo della prescrizione effettuato dal ricorrente era errato. Nello specifico, non aveva considerato un periodo di sospensione obbligatorio di un anno e sei mesi, previsto dalla Legge n. 107 del 2017 (cd. Legge Orlando), applicabile al caso concreto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la sentenza di condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 756 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 756 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PLATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le su forme, in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità per il reato di cu all’art. 633, cod. pen., nonché alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata con riguardo al positivo accertamento della condotta di invasione di edifici da parte del ricorrente, nonché pag. 6 con riferimento all’esclusione delle attenuanti generiche sulla base dei precedenti specifici e delle modalità della condotta, tali da rivelare la personalità proclive al delitto de ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che deduce il decorso della prescrizione, è manifestamente infondato, giacché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (per omessa considerazione anche del disposto dell’art. 161 cod. pen.), stante l’erroneità del calcolo effettuato dal ricorrente nel quale non viene contemplata la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 107 (cd. Legge Orlando), e alla cui disciplina soggiace invece il fatto in esame, risalente al 2018;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.