Ricorso inammissibile: quando la mera ripetizione non basta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni, ma è necessario attaccare specificamente la logica della sentenza che si intende impugnare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché l’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza un reale confronto con la decisione della Corte d’Appello.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato l’applicazione a suo carico della recidiva reiterata, una circostanza aggravante prevista per chi commette un nuovo reato dopo essere già stato condannato e dichiarato recidivo. Il ricorrente sosteneva che l’applicazione di tale aggravante fosse errata.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ampiamente motivato la sua decisione, valorizzando elementi concreti come la molteplicità delle condanne precedenti, la loro cadenza periodica e altri fattori personologici indicativi di una spiccata e accresciuta pericolosità sociale. Nonostante questa chiara e argomentata motivazione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione riproponendo, di fatto, gli stessi motivi già respinti in appello.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse difese, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Poiché il ricorso era “totalmente reiterativo delle argomentazioni introdotte con il motivo di appello” e mancava un reale confronto con la decisione dei giudici di secondo grado, la Corte lo ha ritenuto non meritevole di essere esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono nette e istruttive. I giudici hanno sottolineato che la doglianza del ricorrente era solo “apparentemente” una denuncia di un errore logico o giuridico. In realtà, si trattava di un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.
La Corte d’Appello aveva correttamente applicato la recidiva basandosi su una valutazione complessiva della personalità dell’imputato, evidenziando come la sequenza di reati commessi nel tempo fosse sintomo di una “continuativa dedizione alla commissione di condotte delittuose”. Il ricorrente, nel suo ricorso, non ha attaccato questo ragionamento, non ha spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse illogica o errata in diritto. Si è limitato a dissentire, ripetendo le sue tesi.
Questo atteggiamento processuale rende il ricorso inammissibile. Per superare il vaglio della Cassazione, è necessario dimostrare un vizio specifico della sentenza impugnata, non semplicemente manifestare il proprio disaccordo con essa.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque affronti un procedimento penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Presentare un’impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi critica e puntuale della decisione che si contesta. Copiare e incollare i motivi di un precedente atto è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori spese.
La decisione insegna che il dialogo con il giudice deve evolversi in ogni fase del processo. Ciò che poteva essere valido in appello non è automaticamente sufficiente per la Cassazione. È indispensabile confrontarsi con le argomentazioni del giudice precedente e smontarle pezzo per pezzo, evidenziandone le crepe logiche o giuridiche. In assenza di questo sforzo, il ricorso si riduce a un esercizio sterile, con conseguenze negative sia dal punto di vista processuale che economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una totale ripetizione dei motivi già presentati nel giudizio di appello, senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva giustificato l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla base di elementi concreti come la molteplicità delle condanne precedenti del ricorrente, la loro frequenza nel tempo e altri aspetti della sua personalità che indicavano una maggiore pericolosità sociale e una tendenza a commettere reati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 743 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 743 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale è stata rilevata la violazione di legge penale, attesa l’erronea applicazione della recidiva reiterata ai sensi dell’art. 99, secondo e quarto comma, cod. pen. – non è consentito in quanto totalmente reiterativo delle argomentazioni introdotte con il motivo di appello, in assenza di confronto con la logica ed argomentata considerazione della Corte di appello sul punto (pag. 4, dove, nel ritenere correttamente applicata la recidiva, è stata valorizzata la molteplicità delle condanne riportate dal ricorrente, la loro cadenza periodica, quale elemento indicativo di una continuativa dedizione alla commissione di condotte delittuose, la conseguente considerazione di elementi che dal punto di vista personologico sono sintomatici di accresciuta pericolosità);
che la doglianza introdotta solo apparentemente denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), in presenza di una motivazione congrua, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.