Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce la Differenza tra Critica e Ripetizione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già discusse in appello. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una mera ripetizione dei motivi, senza una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Questo principio è fondamentale per comprendere la funzione del giudizio di legittimità e per evitare sanzioni procedurali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale. La Corte di Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, escludendo la sussistenza delle aggravanti e concedendo le attenuanti generiche, rideterminando così la pena finale. Nonostante la riforma favorevole, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e il Concetto di Ricorso Inammissibile
Il ricorrente lamentava un’errata applicazione delle norme sulla valutazione della prova e un vizio di motivazione. Tuttavia, l’analisi della Corte di Cassazione ha rivelato una debolezza fatale nell’impostazione del ricorso. I motivi presentati non erano altro che una riproduzione degli argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte di Appello.
La Suprema Corte ha evidenziato come questa pratica trasformi il ricorso in un atto meramente reiterativo. Invece di contestare specifici passaggi o errori logico-giuridici della sentenza d’appello, l’imputato si è limitato a riproporre le sue difese, sperando in una nuova valutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Un ricorso inammissibile per reiterazione si verifica proprio quando l’atto non si confronta criticamente con la decisione impugnata, ma la ignora, riproponendo le medesime questioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario dell’imputato e rendendo definitiva la condanna.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della decisione si fonda su un principio cardine del processo di Cassazione: non è corretto riprodurre integralmente l’atto di appello per poi lamentare una generica “omessa motivazione”. Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione quali aspetti delle sue doglianze siano stati trascurati dalla Corte di Appello e, soprattutto, perché tali aspetti siano da considerarsi decisivi per l’esito del giudizio. Il ricorso deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non una riedizione delle difese precedenti. Mancando questo confronto critico, l’impugnazione perde la sua funzione e viene giustamente sanzionata con l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per essere efficace, deve essere un atto mirato, che smonti punto per punto le argomentazioni della sentenza precedente, non un semplice tentativo di ottenere una seconda chance riproponendo le stesse tesi.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato una mera ripetizione dell’appello?
Quando si limita a riprodurre le stesse argomentazioni e critiche già presentate alla Corte di Appello, senza indicare specificamente quali aspetti di tali argomentazioni siano stati trascurati o erroneamente valutati dai giudici di secondo grado e perché siano decisivi.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare che il proprio ricorso sia dichiarato inammissibile per questo motivo?
Il ricorrente deve formulare una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata. Invece di riproporre l’intero atto di appello, deve identificare gli errori logici o giuridici nella motivazione del giudice precedente e spiegare in che modo tali errori abbiano inciso sulla decisione finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28193 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14 marzo 2023, che aveva i-ogreo affermato la penale responsabilità di IVirrce -T1 -2 -(ii Rochira per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, 99 cod. pen.; in particolare, ha escluso la sussistenza delle aggravanti contestate e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso dell’imputato, che lamenta erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, in quanto reiterativo di argomentazioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello e sulle quali vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen. Si limita, quindi, a riprodurre prof censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Sul punto, è necessario sottolineare che non è corretto riprodurre con ricorso l’intero appello per poi lamentare un’omessa motivazione, ma occorre indicare quali aspetti delle doglianze siano stati trascurati dalla Corte di appello e in che modo essi attengano a degli aspetti decisivi, tali da incidere sulla tenuta della sentenza impugnata;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/06/2024.