Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e rigettate nel grado precedente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni di tale decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Roma per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990), decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. È interessante notare che la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, revocando la confisca di una somma di denaro e ordinandone la restituzione, ma aveva confermato la dichiarazione di colpevolezza.
L’unico motivo di ricorso presentato dall’imputato si basava sulla presunta inosservanza dell’art. 73, comma 5, del medesimo decreto, una norma che prevede una pena più lieve per i fatti di lieve entità. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riconsiderare la gravità del fatto per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito della questione sollevata (cioè, se il fatto fosse o meno di lieve entità), ma si sono fermati a una valutazione preliminare, di carattere puramente procedurale.
La conseguenza diretta di questa dichiarazione è stata duplice: la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo esito sottolinea come un ricorso mal impostato non solo sia inutile, ma comporti anche ulteriori costi.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I giudici hanno rilevato che il motivo sollevato era ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva già fornito argomentazioni giuridiche adeguate per escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, non aveva articolato uno ‘specifico confronto’ con tali argomentazioni, limitandosi a riproporre la sua tesi in modo generico.
In altre parole, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di giudicare per la terza volta i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Se un ricorso non evidenzia vizi specifici della sentenza d’appello, ma si limita a ripetere doglianze già superate, non supera il vaglio di ammissibilità. La Corte ha ritenuto che mancasse un vero e proprio dialogo critico con la decisione di secondo grado, rendendo l’impugnazione fine a se stessa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere strutturato come una critica puntuale e argomentata della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente ripetere le proprie ragioni, ma è necessario dimostrare dove e perché i giudici del grado precedente hanno errato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo preclude ogni possibilità di riforma della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, rendendo la sua condanna definitiva e più onerosa.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato ‘meramente riproduttivo’?
Un ricorso è definito ‘meramente riproduttivo’ quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni, difese o censure già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte non ha riesaminato la richiesta di applicare l’ipotesi di lieve entità del reato?
La Corte non ha riesaminato la richiesta perché il ricorso è stato giudicato inammissibile sotto il profilo procedurale. Il motivo presentato era una semplice ripetizione di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello con adeguata motivazione, e il ricorrente non ha articolato nuove e specifiche critiche contro tale motivazione, impedendo così alla Cassazione di entrare nel merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere revocato la confisca della somma di denaro in sequestro, ordinandone l’immediata restituzione all’imputato, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in Roma il 02/12/2022).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (inosservanza dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. imp.), con il supporto adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articol alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
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