Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, dinanzi alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura specifica di questo procedimento. Non si tratta di un nuovo processo, ma di un controllo di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di presentare motivi specifici e pertinenti. Approfondiamo la vicenda e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi al proprio procuratore speciale. I motivi del ricorso si concentravano essenzialmente su due punti: una presunta violazione di legge nella valutazione delle prove e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, oltre a una contestazione generica sull’eccessività della pena inflitta.
Analisi dei Motivi e del concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, lo ha rapidamente qualificato come ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e puntualmente respinti nel giudizio d’appello. In pratica, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello. Questo comportamento processuale rende il ricorso non specifico, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica: criticare il provvedimento impugnato, non riproporre all’infinito le medesime doglianze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si articola su due pilastri fondamentali che delineano i confini del giudizio di legittimità.
La Critica Specifica alla Sentenza Impugnata
Il primo motivo di ricorso è stato considerato solo apparentemente specifico. La Corte ha chiarito che, per essere ammissibile, un ricorso deve contenere una critica argomentata rivolta proprio alla sentenza di secondo grado, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici. Ripetere semplicemente le argomentazioni già disattese dal giudice precedente non assolve a questa funzione. La Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva correttamente individuato gli estremi della condotta truffaldina, e il ricorso non era riuscito a scalfire la coerenza logica di tale motivazione.
I Limiti del Giudizio di Legittimità sulla Pena
Il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Il controllo di legittimità non può entrare nel merito della quantificazione, ma solo verificare che il giudice abbia esercitato il suo potere in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale e abbia fornito una motivazione adeguata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la pena finale facendo riferimento a elementi concreti come l’intensità del dolo, le modalità insidiose della condotta e l’entità del profitto illecito.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza dichiara il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia è un importante monito: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito. Per avere una possibilità di successo, deve essere fondato su motivi specifici che attacchino direttamente i vizi della sentenza impugnata, senza limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già esaminati e respinti. La specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti previsti dalla legge. Ad esempio, come nel caso di specie, se si limita a ripetere pedissequamente i motivi già presentati e respinti in appello, risultando così non specifico e non assolvendo alla funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può modificare l’entità di una pena decisa da un altro giudice?
No, la graduazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare la quantità della pena, ma può solo verificare che la motivazione fornita dal giudice di merito per giustificare tale pena sia logica, non contraddittoria e conforme ai criteri di legge (artt. 132 e 133 c.p.).
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per stabilire la pena in questo caso?
La Corte d’Appello ha giustificato la quantificazione della pena basandosi su elementi specifici come l’intensità del dolo (l’intenzione cosciente di commettere il reato), le modalità insidiose della condotta e l’entità del profitto che è stato illegalmente conseguito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, per il tramite del proprio procuratore sPeciale, impugna la sentenza in data 16/10/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 18/07/2022, che l’aveva condannata per il reato di truffa.
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen..
1.2. Manifesta illogicità della motivazione.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è indeducib perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare . pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha correttamente individuato gli estremi della condotta truffaldina dell’imputata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
2.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta genericamente l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, particolare pag. 5 della sentenza impugnata in cui la corte d’appello ha correttamente preso in considerazione, nel processo di quantificazione della pena finale, elementi quali l’intensità del dolo, le insidiose modalità della condotta e il profitto illegalm conseguito).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente