Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento cruciale per la difesa, ma deve rispettare requisiti precisi per essere efficace. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi presentati sono una semplice fotocopia di quelli già respinti nel grado precedente. Questa ordinanza offre uno spunto essenziale sulla necessità di una critica argomentata e specifica della sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando, in primo luogo, un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del reato presupposto, ovvero il delitto da cui proveniva la merce ricettata. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità.
Tuttavia, come vedremo, la Corte non è nemmeno entrata nel merito di tali questioni, fermandosi a un vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione netta della natura dei motivi proposti.
Analisi del Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo, relativo alla presunta insussistenza del reato presupposto, è stato giudicato inammissibile perché costituiva una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già sollevate in appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale. Secondo i giudici di legittimità, limitarsi a riproporre le stesse doglianze senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata svuota il ricorso della sua funzione. Esso diventa non specifico e solo apparente, incapace di assolvere al compito di una critica argomentata.
Il Secondo Motivo e la Censura Aggiuntiva
Analoga sorte è toccata al secondo motivo, riguardante la mancata concessione dell’attenuante. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che si trattava di lamentele già esposte e correttamente confutate dal giudice di merito. Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile anche la censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto tale questione non era stata sollevata con i motivi di appello, rappresentando quindi una doglianza nuova e come tale non proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e didattica. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma un controllo sulla legittimità e sulla correttezza logico-giuridica della decisione impugnata. Per questo, non è sufficiente ripetere ciò che si è già detto. È necessario, invece, che l’atto di impugnazione si confronti direttamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, evidenziandone le specifiche pecche, le contraddizioni o gli errori di diritto.
Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza indicare perché la risposta del giudice d’appello sia stata errata, è considerato privo di specificità. Questa mancanza lo rende inidoneo a innescare il vaglio di legittimità della Corte e, di conseguenza, lo condanna all’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza invia un messaggio inequivocabile: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e mirata della sentenza di appello. La strategia difensiva non può consistere in una semplice riproposizione di argomenti già spesi. Al contrario, deve concentrarsi nell’individuare e smontare i passaggi logici e giuridici della decisione che si contesta. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto del ricorso, ma anche una condanna accessoria al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, con un ulteriore aggravio per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato una mera ripetizione?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito discrezionalmente dalla Corte.
È possibile sollevare per la prima volta un motivo di ricorso in Cassazione?
No. Secondo quanto emerge dall’ordinanza, una censura non dedotta con i motivi di appello non può essere presentata per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione, poiché ciò violerebbe i limiti del giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all’ar 648 cod. pen. lamentando l’insussistenza del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito poiché rappresentativo di doglianze già esposte in appello e correttamente confutate dal giudice di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); peraltro, anche la censura in merito alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è consentita, perché non dedotta con i motivi di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente