Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione, ribadendo un principio fondamentale: non basta riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una mancata critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte e le sue implicazioni pratiche per la difesa tecnica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile per il reato previsto dall’articolo 707 del codice penale, concernente il possesso ingiustificato di valori. L’imputato, non condividendo le conclusioni dei giudici di secondo grado, decideva di adire la Corte di Cassazione, affidando a un unico motivo la contestazione sulla correttezza della motivazione della sentenza di condanna.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza emessa il 10 settembre 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata dal ricorrente, ma si è fermata a un esame preliminare dei motivi presentati. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente il giudizio di legittimità.
L’importanza della specificità dei motivi
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura dei motivi addotti dal ricorrente. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate nel giudizio d’appello e puntualmente respinte dalla Corte territoriale. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse censure, senza sviluppare una critica mirata e specifica contro la motivazione della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didascalica. I giudici di legittimità hanno spiegato che i motivi di ricorso, per essere considerati “specifici”, devono assolvere a una funzione ben precisa: quella di una critica argomentata avverso la decisione impugnata. Quando i motivi si limitano a ripetere doglianze già esaminate e rigettate, essi diventano meramente apparenti. Omettono, infatti, di confrontarsi realmente con le ragioni esposte dal giudice del grado precedente, perdendo così la loro funzione tipica.
La Corte ha sottolineato come la reiterazione acritica degli stessi argomenti trasformi l’atto di impugnazione in un guscio vuoto, privo della sostanza necessaria per stimolare una revisione critica da parte del giudice di legittimità. Questo approccio rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità, un vizio che impedisce alla Corte di esaminare la fondatezza delle censure nel merito.
Conclusioni
La pronuncia in commento ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Per questo motivo, è essenziale che l’atto di ricorso non si limiti a una sterile riproposizione delle argomentazioni già spese, ma articoli una critica puntuale e ragionata, evidenziando specificamente i vizi (di legge o di motivazione) che inficiano la sentenza impugnata. Per i difensori, questa ordinanza rappresenta un monito a formulare atti di impugnazione che dialoghino criticamente con la decisione contestata, pena la sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché costituiva una “pedissequa reiterazione”, ovvero una ripetizione letterale, dei motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello. Mancava una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa insegna questa decisione sulla redazione di un ricorso in Cassazione?
Questa decisione insegna che un ricorso per Cassazione deve contenere motivi nuovi e specifici, che critichino in modo argomentato la decisione di secondo grado. Non è sufficiente riproporre le stesse doglianze già respinte, ma è necessario dimostrare in cosa la sentenza impugnata abbia errato dal punto di vista della legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza dell motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui al 707 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolver la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
GLYPH