Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40915 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alle fattispecie di cui agli artt. 612, comma 2, e 635, comma 2, cod. pen., è indeducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale per l’integrazione della fattispecie di danneggiamento con minacce alla persona prevista all’art. 635, comma 1, cod. pen. è necessario che queste ultime siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall’agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l’esecuzione del danneggiamento mediante l’intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo , con la conseguenza che, i questa ipotesi, il reato di minaccia è assorbito in quello di danneggiamento aggravato (Sez. 2, n. 1377 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261824; cfr. Sez. 5, n. 15643, del 13/12/2019, dep. 2020, COGNOME Francesco, Rv. 279105);
· GLYPH ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. peri. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01);
che i giudici del merito hanno quindi escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base dell’atteggiamento mostrato
dal ricorrente nei confronti del soggetto passivo e del valore complessivo del danno causato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
GLYPH
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Pre dente