Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfirma l’Appello Reiterativo
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi precedenti. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le ragioni di tale decisione e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello Parzialmente Riformato
La vicenda processuale ha origine con una sentenza di condanna emessa dal Tribunale per i reati di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull’identità (art. 495 c.p.) e possesso di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis c.p.), unificati dal vincolo della continuazione (art. 81 c.p.).
Successivamente, la Corte d’Appello, investita del caso, ha parzialmente modificato la decisione di primo grado. In particolare, ha assolto l’imputato dal reato di possesso di documenti falsi, ma ha confermato la sua responsabilità penale per le false attestazioni, condannandolo alla pena ritenuta congrua. Contro questa sentenza, l’imputato ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
L’imputato ha presentato un unico motivo di ricorso alla Suprema Corte, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove (art. 192, comma 2, c.p.p.). Tuttavia, la Corte ha immediatamente rilevato una criticità decisiva: le argomentazioni presentate non erano nuove.
Il ricorso è stato giudicato meramente reiterativo, ovvero una semplice ripetizione di doglianze già ampiamente e adeguatamente affrontate e respinte dai giudici d’appello. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Proporre le stesse questioni già decise, senza evidenziare un reale errore di diritto, rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha spiegato in modo chiaro e conciso le ragioni della sua decisione. In primo luogo, ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ampia e rispondente ai criteri legali sulla valutazione della prova. Le argomentazioni dell’imputato, pertanto, non facevano altro che sollecitare una nuova e non consentita valutazione dei fatti, che esula dalle competenze della Cassazione.
L’inammissibilità del ricorso è stata quindi dichiarata perché i motivi proposti erano:
1. Reiterativi: riproponevano questioni già vagliate e risolte.
2. Diretti a censure in fatto: miravano a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità.
Questa decisione riafferma il principio secondo cui l’appello in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata (come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio sul merito della causa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Suprema Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia in esame, dunque, costituisce un monito importante: per adire con successo la Corte di Cassazione, è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e innovative dal punto di vista giuridico, evitando di riproporre semplicemente le argomentazioni già sconfessate nei precedenti gradi di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a riproporre argomentazioni già adeguatamente affrontate e respinte dalla corte precedente (motivi reiterativi) o quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il motivo non introduce nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere le stesse lamentele e argomenti già presentati e decisi in un precedente grado di giudizio, come quello d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 1° nnar7nI2018, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per i reati di cui agli artt. 81, 497-bis e 495, cod. pen.; in particolare, ha assolto l’imputato per il reato di cui all’art. 497-bis, cod. pen., e ha confermato nel resto, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso, con cui l’imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto reiterativo di argomentazioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello e sulle quali vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all’art. 192, cod. proc. pen. (cfr. pagg. 3 e 4 della sente impugnata), e diretto a prospettare inammissibili censure in fatto;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024