Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38566 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MASCALUCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di all’art. 189, comma 7, codice strada (in Santa Domenica Vittoria, 5/6/2018);
ritenuto che i motivi (con i quali, deducendosi vizio della motivazione, si è contest la prova circa la sussistenza della condotta e il diniego delle generiche) si traducono ne riproposizione di motivi di gravame, non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso p cassazione);
che, inoltre, la difesa propone una inammissibile rilettura delle risultanze istrutt rispetto alle quali consta una valutazione complessiva dei giudici del gravame che, siccome congrua, non contradditoria e neppure manifestamente illogica, è per ciò solo sottratta al sindacato della Corte di legittimità (sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601-01; sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217-01), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta ne precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099);
che, infine, il diniego delle generiche è strettamente agganciato ad elementi fattua di sicuro rilievo (sulla natura del relativo giudizio – di fatto – vedi sez. 5, n. 4 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 202 Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549-02);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
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La Consigliera est.
NOME COGNOME
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