Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle esporre secondo i canoni stabiliti dalla procedura. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio cruciale: la mera ripetizione dei motivi già presentati in appello conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione dell’art. 131 bis del codice penale, ovvero la norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non applicare questa causa di esclusione della punibilità.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, non è nemmeno entrata nel merito della questione. Ha, infatti, dichiarato il ricorso inammissibile in via preliminare. La ragione di tale drastica decisione risiede nella modalità con cui è stato formulato l’atto di impugnazione. I giudici di legittimità hanno osservato come il motivo presentato fosse una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e, soprattutto, già rigettato dalla Corte di Appello. In pratica, l’imputato si è limitato a copiare e incollare le argomentazioni del precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica mirata e specifica contro la motivazione della sentenza d’appello.
Perché un Motivo Ripetitivo Rende il Ricorso Inammissibile?
La Cassazione sottolinea che un ricorso per essere ammissibile deve assolvere a una ‘tipica funzione di una critica argomentata’. Questo significa che non basta dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché la decisione è sbagliata, confrontandosi punto per punto con il ragionamento del giudice che l’ha emessa. I motivi del ricorso devono essere specifici, non ‘soltanto apparenti’. Ripetere le stesse lamentele, ignorando le risposte già fornite dalla Corte di Appello, svuota il ricorso della sua funzione e lo trasforma in un atto sterile.
Conseguenze della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando consolidati principi giurisprudenziali. Un ricorso in sede di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto e di diritto già esaminate. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, un motivo che si limita a riproporre le stesse censure respinte nel grado precedente, senza attaccare la ‘ratio decidendi’ (la ragione della decisione) della sentenza d’appello, è privo della specificità richiesta dalla legge e deve essere considerato inammissibile. Il ricorrente, omettendo di criticare puntualmente le argomentazioni dei giudici d’appello, ha dimostrato di non aver compreso o di aver ignorato la funzione stessa del giudizio di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare e la costruzione di argomenti nuovi, pertinenti e specifici, capaci di evidenziare vizi di legittimità o difetti di motivazione. La strategia di riproporre semplicemente i motivi d’appello è destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile un approccio critico e argomentato, che dimostri di aver compreso e superato le ragioni della decisione precedente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio di appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici’ ma ‘soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione essenziale di critica alla decisione. Sono generici e non si confrontano puntualmente con il ragionamento del giudice d’appello, risultando quindi inefficaci e non meritevoli di esame nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37591 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: .NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che lame’ COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all’art. 614 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o errata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda pag. 3 e 4), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
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Il Presidente