Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia precisa e argomentazioni specifiche. Non è sufficiente, infatti, riproporre le stesse doglianze già respinte dalla Corte d’Appello. Con la recente ordinanza n. 34854 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a una pedissequa riproduzione dei motivi precedenti, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la funzione del giudizio di legittimità e i criteri di valutazione della recidiva.
Il Caso: Un Appello alla Cassazione Basato su Argomenti Già Respinti
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Venezia, ha presentato ricorso per cassazione lamentando un’errata valutazione della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato le ragioni per cui i suoi precedenti penali dovessero essere considerati indice di una maggiore pericolosità sociale, con conseguente aumento della pena.
Il ricorrente, tuttavia, si è limitato a riproporre le stesse identiche questioni già sollevate e dettagliatamente esaminate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già spiegato le ragioni della sua decisione, evidenziando non solo i numerosi precedenti specifici, ma anche il disvalore del fatto, le modalità insidiose della condotta e il considerevole danno patrimoniale arrecato alla vittima.
La Valutazione della Recidiva: Un’Analisi Concreta
La Corte di Cassazione coglie l’occasione per richiamare il suo consolidato orientamento in materia di recidiva. Essa non è un mero automatismo legato all’esistenza di precedenti condanne. Al contrario, la sua applicazione richiede una valutazione concreta da parte del giudice.
Citando l’art. 133 del codice penale, la Corte sottolinea che il giudice deve esaminare il rapporto tra il reato per cui si procede e le condanne passate. L’obiettivo è verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha agito come fattore criminogeno per il nuovo reato. Non basta quindi la gravità dei fatti o l’arco temporale, ma serve un’analisi approfondita della personalità dell’imputato e del contesto.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
Il cuore della decisione risiede nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ha costantemente chiarito che un ricorso per cassazione è ricorso inammissibile quando i motivi si risolvono nella semplice ripetizione di quelli già dedotti in appello e motivatamente respinti.
La Funzione Specifica dell’Impugnazione
I motivi di ricorso devono essere specifici, non apparenti. Essi devono assolvere alla funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice d’appello, trasforma il ricorso in un atto privo della necessaria specificità richiesta dall’art. 581 c.p.p.
In altre parole, non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare questioni già decise, a meno che non si evidenzi un vizio logico manifesto o una contraddittorietà patologica nella motivazione della sentenza di secondo grado. Una semplice riproduzione dei motivi d’appello non costituisce una critica argomentata, ma un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, estraneo alle funzioni della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una risposta adeguata e logicamente coerente ai motivi di gravame. La sentenza impugnata aveva analizzato tutti gli elementi rilevanti per affermare la maggiore pericolosità dell’imputato, giustificando così la valutazione sulla recidiva. Di fronte a una motivazione completa e non viziata, la riproposizione degli stessi argomenti in sede di legittimità è stata considerata priva dei requisiti di legge. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per la prassi forense. La redazione di un ricorso per cassazione esige uno studio approfondito della sentenza d’appello per individuare vizi specifici di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non può essere una mera riproposizione di argomenti di merito. È essenziale che l’atto di impugnazione si confronti criticamente con le argomentazioni del giudice di secondo grado, dimostrando perché esse siano errate in punto di diritto o manifestamente illogiche. In caso contrario, il rischio concreto è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è considerato inammissibile quando è privo dei requisiti specifici richiesti dalla legge, ad esempio quando i motivi non sono specifici ma si limitano a ripetere le argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata.
È sufficiente ripetere i motivi dell’appello nel ricorso per cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la pedissequa riproduzione dei motivi d’appello, già esaminati e disattesi dalla corte di merito, rende i motivi di ricorso non specifici ma solo apparenti, in quanto non assolvono alla funzione di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Come valuta il giudice la recidiva per determinare la pericolosità sociale?
Il giudice valuta la recidiva non solo sulla base dell’esistenza di precedenti penali, ma esaminando in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti. Deve verificare se la condotta passata indica una perdurante inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34854 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso in merito alla recidiva appare del tutto reiterativo avendo la corte di merito esposto a pagina 2 della sentenza impugnata della motivazione le ragioni per ritenere la consumazione dei delitti oggetto del giudizio sia indice di maggiore pericolosità, avendo riguardo sia ai precedenti penali, da leggersi unitamente ai rilievi esposti in punto di valutazione della congruità della pena, là dove si rimarcano il disvalore del fatto, le modalità insidiose della condotta, il considerevole danno patrimoniale arrecato alla persona offesa e la negativa personalità dell’imputato (gravato da numerosi precedenti anche specifici). La Corte ha così esposto le ragioni per cui ha ritenuto che la consumazione dei delitti oggetto del giudizio fossero indice di maggiore pericolosità, in conformità all’insegnamento di questa Corte, secondo cui «Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato “sub iudice», (Sez. 2 – , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud., dep. il 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01);
Considerato altresì che i motivi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle questioni proposte con l’atto di appello, affrontate e disattese dal Corte di merito con motivazione adeguata, non viziata da manifesta illogicità o di patologiche contraddittorietà. A tale proposito questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appell che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi,
pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
Ritenuto che quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2024
Il Consigliere est.
GLYPH Il Presidente