Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi
Nel mondo del diritto, la forma è sostanza. Un principio che trova piena applicazione nella redazione degli atti processuali, in particolare nei ricorsi davanti alla Corte di Cassazione. Un recente provvedimento, l’ordinanza n. 34848/2024, ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare non da un errore di diritto nel merito, ma da un vizio metodologico: la semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti. Analizziamo questa decisione per capire perché non basta avere ragione, ma bisogna saperla far valere nel modo corretto.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Si tratta di una norma che consente di non punire l’autore di un reato quando il danno o il pericolo causato è di minima entità e il comportamento non è abituale. Evidentemente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che nel caso specifico non sussistessero i presupposti per tale beneficio, motivando la propria decisione.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
Giunto dinanzi alla Suprema Corte, il caso ha avuto un esito netto e rapido. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in una valutazione opposta sulla tenuità del fatto, ma in un aspetto puramente processuale. La Corte ha constatato che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e puntualmente disattesi nel giudizio d’appello.
La Mancanza di Specificità e la Reiterazione dei Motivi
Secondo la Cassazione, un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a riproporre le medesime doglianze. Deve, invece, assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e specifica rivolta contro la sentenza che si intende impugnare. In altre parole, il ricorrente deve spiegare perché la motivazione del giudice precedente è sbagliata, illogica o in contrasto con la legge, non semplicemente ripetere di non essere d’accordo. Nel caso di specie, il ricorso era solo “apparente”, poiché ometteva questo confronto critico con la decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono chiare e didattiche. I giudici hanno evidenziato come il giudice di merito avesse già fornito una motivazione adeguata e lineare per escludere la particolare tenuità del fatto, basandosi su una disamina completa delle risultanze processuali. A fronte di ciò, le argomentazioni del ricorrente non miravano a evidenziare violazioni di legge o vizi logici, ma a sollecitare un “improponibile sindacato sulle scelte valutative” della Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può riesaminare il fatto, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. La ripetizione di censure già ritenute infondate, senza nuovi e specifici argomenti, rende il ricorso privo della sua funzione essenziale e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: un ricorso per cassazione deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ripete argomenti già sconfitti. La dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze concrete, come la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: la strategia processuale deve evolversi con il progredire del giudizio, adattando le argomentazioni alle motivazioni dei giudici dei gradi precedenti per avere una reale possibilità di successo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, che la Corte d’Appello aveva escluso con una motivazione specifica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO’
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta l’omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito ha motivato a pagina 2 della sentenza impugnata circa l’esclusione del riconoscimento della causa di non punibilità;
considerato che, a fronte di una motivazione adeguata, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.