Ricorso Inammissibile: la Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio perché i motivi proposti erano una mera fotocopia di quelli già esaminati dalla Corte d’Appello. Questo caso offre uno spunto fondamentale sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso nel processo penale.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello di Catania, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte. I motivi del suo ricorso erano tre e miravano a contestare diversi aspetti della sentenza impugnata: l’affermazione della sua colpevolezza, la mancata applicazione dell’attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità (art. 648, comma secondo, c.p.) e il mancato riconoscimento di un’altra attenuante comune (art. 62 n. 4 c.p.).
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede in un vizio formale, ma sostanziale, dell’atto di impugnazione. I giudici hanno osservato che tutti e tre i motivi non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle doglianze già presentate e puntualmente respinte dalla Corte di merito.
Secondo la Suprema Corte, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico, ma solo apparente. Omette, infatti, di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di sviluppare una critica argomentata e mirata contro la decisione che si intende contestare. Ripetere le stesse argomentazioni senza confrontarsi con le motivazioni con cui il giudice d’appello le ha respinte equivale a non presentare un vero e proprio motivo di impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato come l’atto di appello debba contenere una critica strutturata della sentenza di primo grado, non una semplice riproposizione di tesi difensive. L’appello deve evidenziare specifici errori, logici o giuridici, commessi dal giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorrente non ha sviluppato un’analisi critica della sentenza d’appello, limitandosi a ripresentare argomenti che erano già stati valutati e motivatamente disattesi. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile, poiché non stimola un reale contraddittorio sulla logicità e correttezza della decisione impugnata, trasformando il giudizio di legittimità in un inammissibile terzo grado di merito.
La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Impugnazione
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: ogni impugnazione deve essere sorretta da motivi specifici e pertinenti. Non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo, ma un rimedio mirato a correggere errori specifici. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso, specialmente per la Cassazione, richiede un’attenta analisi della sentenza impugnata per individuare i vizi e costruire un’argomentazione critica nuova e originale, che si confronti direttamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi per l’assistito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già sollevati e respinti dalla Corte d’Appello, mancando così del requisito della specificità richiesto dalla legge.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che le argomentazioni del ricorso sono una copia letterale di quelle già utilizzate nel precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica nuova e argomentata contro le specifiche motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32018 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32018 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si con l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricet la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648, c secondo (oggi comma quarto), cod. pen. e di quella di cui all’ad 62 n. 4 pen., non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disat dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione d critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano particolare, pagg. 4 e segg. della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.