Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è solo una Copia dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse lamentele sollevate in appello; è necessario costruire una critica mirata e specifica contro la sentenza di secondo grado. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire quali sono gli errori da evitare.
La Vicenda Processuale
Il caso origina da una condanna per il reato di truffa in concorso, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile, decide di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali:
1. Una contestazione sulla correttezza della motivazione che lo riteneva responsabile del reato, in particolare riguardo al suo ruolo di titolare del conto corrente su cui erano confluiti i proventi dell’attività illecita.
2. Una lamentela per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che si fondano su principi consolidati della procedura penale.
Il Primo Motivo: la Semplice Ripetizione non è una Critica Valida
Il primo punto sollevato dal ricorrente è stato liquidato rapidamente dalla Corte come ‘indeducibile’. La ragione è semplice ma fondamentale: i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già esposti e respinti dalla Corte d’Appello. Invece di formulare una critica argomentata contro la logica della sentenza di secondo grado, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni. La Cassazione ricorda che il ricorso non deve essere un ‘terzo grado di giudizio’ sul merito dei fatti, ma un controllo sulla legittimità della decisione. Un ricorso che non assolve a questa funzione critica è considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo e la Valutazione sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio basandosi sui ‘plurimi precedenti penali’ dell’imputato. Secondo la Cassazione, questa motivazione è pienamente legittima e priva di illogicità. Viene qui ribadito un principio importante: nel decidere sulla concessione delle attenuanti, il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi, come in questo caso i precedenti penali, che hanno superato e assorbito ogni altra possibile valutazione favorevole al reo.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato due principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non potendosi limitare a una mera riproposizione dei motivi di appello. In secondo luogo, la valutazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità se basata su una motivazione logica e non manifestamente contraddittoria, come quella fondata sulla presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per la pratica legale: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’arte che richiede precisione e una profonda comprensione della funzione del giudizio di legittimità. La superficialità, consistente nel riproporre vecchie argomentazioni, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per l’imputato, ciò significa non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico. Per l’avvocato, è un richiamo alla necessità di un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti, mancando così di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
È sufficiente la presenza di precedenti penali per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi, come i plurimi precedenti penali, per motivare logicamente il diniego delle attenuanti generiche, senza dover analizzare tutti gli altri elementi favorevoli o sfavorevoli.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3960 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MARANO PRINCIPATO il 23/06/1958
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli a 110 e 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nell pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatte dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente ritenuto l’imputato titolare del con corrente sul quale è stato versato il profitto del reato), dovendosi gli s considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il princip affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti de o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, i plurimi precedenti penali da cu risulta essere gravato l’imputato, rimanendo disattesi o superati tutti gli alt tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 22/10/2024