Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere rigettata ancor prima di un’analisi nel merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme perché i motivi presentati dall’imputato sono stati considerati una mera ripetizione di argomenti già trattati e respinti.
I Fatti e il Contesto Processuale
Il caso origina da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nel precedente grado di giudizio, ha sollevato due questioni principali dinanzi alla Corte di Cassazione:
1. La mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in particolare la richiesta di una perizia per accertare un presunto difetto di imputabilità.
2. L’illogicità e la carenza di motivazione della sentenza d’appello in merito al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità.
In sostanza, la difesa mirava a rimettere in discussione sia la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, sia le circostanze che lo avrebbero costretto a commettere il reato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (imputabilità e stato di necessità), ma si è concentrata sulla struttura e sulla sostanza stessa dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su principi procedurali consolidati. Ha osservato che i motivi del ricorso si risolvevano in una semplice riproposizione di argomenti già esaminati, senza assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata. In altre parole, il ricorrente non ha evidenziato vizi di legittimità (cioè errori di diritto o difetti logici manifesti nella motivazione), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
I giudici hanno specificato che:
– I motivi erano “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano di confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello.
– Il giudice di merito aveva già fornito una motivazione “esente da vizi logici” sia sul diniego di rinnovare l’istruttoria sia sull’inconfigurabilità dello stato di necessità.
– La Corte d’Appello aveva fatto applicazione di “corretti argomenti giuridici” per giungere alla dichiarazione di responsabilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di secondo grado; è necessario articolare una critica precisa, puntuale e fondata su vizi di legittimità. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni respinte in appello è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile.
Le conseguenze di tale declaratoria sono severe: oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico e mirato, non un’ulteriore occasione per riesaminare il merito della vicenda.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali erano gli argomenti principali del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva una nuova perizia per accertare il suo presunto difetto di imputabilità e il riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, lamentando una motivazione illogica e carente da parte della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che i motivi con i quali si deducono violazione di legge per la man rinnovazione istruttoria volta accertare, mediante perizia, il difetto di impu dell’imputato ed illogicità e carenza della motivazione in riferimento al man riconoscimento dello stato di necessità, sono indeducibili perché si risolvono pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disat dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma sol apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logic esplicitato le ragioni del suo convincimento sia in ordine alla man rinnovazione istruttoria, sia con riferimento all’inconfigurabilità della scri dello stato di necessità (si vedano pagg. 4 e segg. della sentenza impugn facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazi responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il consigliere estensore
Il presidente