Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Una recente ordinanza chiarisce ancora una volta i paletti per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi. Il caso in esame dimostra come la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate in appello non costituisca una critica valida ed efficace della sentenza impugnata, portando a una condanna alle spese e a una sanzione.
L’analisi del caso: un ricorso respinto
Una persona, condannata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi principali. Il primo motivo lamentava la violazione di una norma del codice penale, mentre il secondo contestava sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia l’eccessiva entità della pena inflitta. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
I motivi del ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, che definiscono chiaramente i limiti del giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio perché entrambi i motivi sono stati respinti.
La mera ripetizione dei motivi d’appello
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché non era altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che un ricorso, per essere ammissibile, deve svolgere una funzione di critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata. Limitarsi a ripetere le stesse doglianze, senza confrontarsi con le ragioni esposte dai giudici del grado precedente, rende il motivo non specifico, ma solo apparente, e quindi inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
L’insindacabilità della discrezionalità del giudice
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ricordato che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere è esercitato sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che riguardano la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare che la motivazione sia logica e non contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse adeguatamente giustificato le proprie scelte sanzionatorie, rendendo la contestazione manifestamente infondata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il principio cardine è che il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso inammissibile è quello che, mascherato da violazione di legge, tenta in realtà di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove o delle circostanze di fatto.
La Corte ha sottolineato che l’onere argomentativo del giudice di merito era stato pienamente assolto attraverso un ‘congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti’. Di conseguenza, non vi era spazio per una censura in sede di legittimità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia la necessità per i difensori di formulare motivi di ricorso che siano critici, specifici e pertinenti rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata, evitando la semplice riproposizione di argomenti già spesi. In secondo luogo, conferma che le decisioni relative alla quantificazione della pena sono difficilmente attaccabili in Cassazione, a meno di vizi logici macroscopici nella motivazione. Infine, la decisione rammenta le conseguenze negative di un ricorso inammissibile: la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un costo significativo che disincentiva la proposizione di impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento.
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così un motivo solo apparente e non specifico.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è consentito in sede di legittimità contestare la graduazione della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice è mancante o manifestamente illogica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione dell’art. 54 non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reit quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito alle della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconosciment circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena, non è consentito dalla di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consol giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunc 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeg assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevan particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presid