Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso della Mera Ripetizione degli Argomenti
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con le decisioni dei giudici precedenti. È necessario formulare critiche specifiche e pertinenti, che mettano in luce vizi di legittimità. Un’ordinanza recente ci ricorda che la semplice riproposizione degli stessi argomenti già bocciati in appello porta a una sola conseguenza: la dichiarazione di ricorso inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato sia in primo grado sia in appello per il delitto di falso, previsto dagli articoli 477 e 482 del codice penale. Non accettando la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, tentando un’ultima via per ottenere l’annullamento della condanna.
Le Ragioni del Ricorso e la Figura del Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Vizi di motivazione: sosteneva che la sentenza d’appello non avesse giustificato adeguatamente la sua colpevolezza.
2. Mancato riconoscimento del falso grossolano: a suo dire, il falso era talmente evidente da non poter ingannare nessuno, e quindi non punibile.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: lamentava che la corte non gli avesse concesso uno sconto di pena.
Tuttavia, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, questi motivi non erano nuovi. Erano, di fatto, la copia esatta delle argomentazioni già presentate e puntualmente respinte dai giudici della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte Suprema
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Il ricorso è stato respinto perché i motivi addotti non erano consentiti in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si basa su un principio consolidato della procedura penale. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che il ricorrente si era limitato a una “pedissequa reiterazione” delle doglianze già esaminate e disattese in appello. In altre parole, ha ripresentato lo stesso copione senza confrontarsi criticamente con le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per respingere le sue tesi. Questo atteggiamento processuale rende il ricorso privo della specificità richiesta dalla legge. Per la Cassazione, non basta ripetere che la motivazione è sbagliata; bisogna spiegare perché, confrontandosi punto per punto con la decisione che si contesta.
Di conseguenza, oltre a vedere il suo ricorso respinto, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è una sede per riproporre all’infinito le proprie tesi fattuali, ma un’aula dove si discutono questioni di diritto. Un ricorso efficace deve contenere critiche nuove, specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza d’appello. La semplice ripetizione di argomenti già valutati non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come dimostra la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi del ricorso erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con le argomentazioni di quest’ultima.
Cosa significa che un ricorso è fondato su una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che l’atto di ricorso si limita a riproporre gli stessi argomenti del precedente grado di giudizio, senza sviluppare nuove critiche specifiche contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.;
Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all’affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento di un falso grossolano e, infine, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024