Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Limiti dell’Appello
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai diversi gradi di giudizio è regolato da norme precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, specialmente quando questo si riduce a una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti. L’ordinanza in esame chiarisce i confini del giudizio di legittimità, ribadendo che la Suprema Corte non è un terzo grado di merito, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Contesto del Caso: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto con strappo, confermata sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, ritenuto responsabile del delitto, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo. Sostanzialmente, la difesa contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si trattasse non di un furto con strappo consumato, ma di un tentato furto aggravato dall’aver agito con destrezza.
La Decisione della Suprema Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 8 luglio 2024, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi, che definiscono chiaramente i limiti dell’impugnazione di legittimità e la sua funzione.
La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non superavano la soglia di ammissibilità per due ragioni fondamentali:
1. Mera ripetizione dei motivi d’appello: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse identiche censure già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
2. Richiesta di una nuova valutazione dei fatti: Le argomentazioni difensive miravano a ottenere una diversa ricostruzione della vicenda, basata su criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
L’ordinanza è particolarmente interessante per le sue motivazioni, che offrono una lezione chiara sulla tecnica di redazione dei ricorsi e sulla funzione nomofilattica della Cassazione.
La Funzione del Ricorso e la “Pedissequa Reiterazione”
La Corte ha richiamato un suo consolidato orientamento (citando la sentenza n. 42046 del 2019) secondo cui il ricorso per Cassazione deve assolvere a una funzione critica specifica. Non è sufficiente ripresentare le stesse doglianze già esaminate in appello. L’atto di impugnazione deve, invece, confrontarsi dialetticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, evidenziandone le specifiche carenze, illogicità o violazioni di legge. Una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello svuota il ricorso della sua funzione tipica, rendendolo di fatto inutile e, quindi, inammissibile.
Il Divieto di “Rilettura” dei Fatti in Cassazione
Il secondo punto cruciale riguarda la natura del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, come ribadito citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402 del 1997), non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito non è quello di procedere a una “rilettura” degli elementi di prova o a una ricostruzione alternativa della vicenda. La valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti sono riservati in via esclusiva ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Alla Suprema Corte spetta unicamente il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logica del ragionamento seguito dal giudice di merito. Tentare di ottenere una nuova e diversa valutazione fattuale attraverso il ricorso per Cassazione è un’operazione non consentita dalla legge, che conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza principi fondamentali del nostro sistema processuale penale. Insegna che un ricorso per Cassazione, per essere efficace, deve essere mirato, specifico e focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, evitando di trasformarsi in un sterile tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della causa. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione dell’atto di impugnazione richiede uno studio approfondito della sentenza di appello per individuarne i reali punti deboli, piuttosto che riproporre argomenti già sconfitti. Per i cittadini, è una conferma che il processo ha delle regole precise e che l’accesso alla giustizia suprema è riservato a questioni di diritto e non a riesami infiniti dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, oppure quando chiede alla Corte di rivalutare i fatti del caso, compito che non le spetta.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può compiere una “rilettura” dei fatti?
Significa che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare le prove e i fatti come hanno fatto i giudici di primo e secondo grado. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza non presenti vizi logici o giuridici, non di stabilire una nuova versione dei fatti.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, poiché ha inutilmente attivato il sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’imputazione in luogo di quello di tentato furto aggravato dall’aver agito con destrezza, è inammissibile sia perché fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell e puntualmente disattesi dalla Corte di merito così omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), sia perché le censure svolte non sono consentite dalla legge in quanto tendono a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cu valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024.
Il Conigliere estensore
Il Presidente