Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo contenga elementi di novità e una critica puntuale alla sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di specificità richiesti e le conseguenze della loro mancanza.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale per il reato di tentata rapina, disciplinato dagli articoli 56 e 628 del codice penale. A seguito della condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a fondamento della sua dichiarazione di responsabilità.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che la Corte di merito avesse errato nella valutazione delle prove e nell’applicazione delle norme. Tuttavia, il suo ricorso non introduceva nuovi profili di illegittimità, ma si concentrava nel riproporre le medesime doglianze già esaminate e rigettate nel secondo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente; è necessario articolare una critica argomentata che metta in luce le presunte falle logiche o giuridiche della sentenza impugnata.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno riscontrato che i motivi addotti non erano specifici, ma soltanto apparenti. Essi omettevano di assolvere alla funzione tipica del ricorso per Cassazione, ovvero quella di censurare in modo mirato il provvedimento contestato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La chiave della decisione risiede nel concetto di “pedissequa reiterazione”. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano una mera riproposizione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Tale modalità di impugnazione trasforma il ricorso in un atto privo di reale contenuto critico nei confronti della sentenza di secondo grado.
Per la Cassazione, un ricorso inammissibile è quello che non si confronta con le ragioni esposte nella decisione impugnata. Invece di analizzare e smontare la motivazione del giudice d’appello, il ricorrente si era limitato a copiare e incollare le sue precedenti difese. Questo approccio non soddisfa il requisito di specificità, in quanto non consente alla Corte Suprema di valutare se la sentenza d’appello sia affetta da vizi di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso non può essere un semplice tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. È un rimedio straordinario che serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
L’esito del caso sottolinea che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza d’appello. È indispensabile individuare i punti deboli della motivazione e costruire su di essi una censura specifica e pertinente. La mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti non solo è destinata all’insuccesso, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si è limitato a una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una ripetizione, dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, mancando così della specificità richiesta dalla legge per criticare la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione essenziale di critica argomentata contro la decisione del giudice precedente. Invece di contestare il ragionamento della sentenza, si limitano a riproporre una tesi difensiva già scartata, apparendo quindi come un’impugnazione vuota di contenuto critico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628, commi 1 e 2, cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.