Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Regola della “Doppia Conforme”
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche specifiche e fondate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile viene spesso dichiarato tale, soprattutto quando si limita a ripetere argomenti già discussi. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le regole fondamentali per un’impugnazione efficace.
Il Caso in Esame
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. I suoi motivi si concentravano sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Analisi della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso e il principio della cosiddetta “doppia conforme”. Vediamo nel dettaglio come questi principi hanno determinato l’esito del caso.
La “Doppia Conforme” e la Reiterazione dei Motivi
Il primo punto cruciale è che i motivi presentati dal ricorrente erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica argomentata contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse difese.
La Cassazione ha ricordato che, in questi casi, si applica il principio della “doppia conforme”. Quando la sentenza d’appello si salda con quella di primo grado, condividendone la struttura argomentativa e i criteri di valutazione delle prove, le due decisioni formano un unico corpo. Per contestarlo efficacemente, il ricorso deve contenere elementi di novità e critiche specifiche che mettano in discussione la logica della sentenza d’appello, non solo quella originaria.
Il Motivo Nuovo e la Preclusione Procedurale
Un secondo motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche questo è stato dichiarato inammissibile, ma per una ragione diversa: la censura non era mai stata sollevata come motivo d’appello.
L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce che non è possibile dedurre in Cassazione questioni che non siano state specificamente proposte nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Poiché le attenuanti generiche richiedono una specifica richiesta di parte, la loro mancata deduzione in appello ha precluso la possibilità di discuterne davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando che i motivi del ricorso erano solo apparenti, in quanto non assolvevano alla funzione tipica di critica argomentata contro la sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice del merito equivale a non presentare un motivo specifico, requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso. Il riferimento al principio della “doppia conforme” e alla giurisprudenza consolidata (Sent. n. 37295/2019) ha ulteriormente rafforzato la decisione. Per quanto riguarda le attenuanti, la motivazione si è basata su una precisa norma procedurale (art. 606 c.p.p.), sottolineando l’importanza di sollevare tutte le doglianze nei gradi di merito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche fondamentali. In primo luogo, un ricorso per Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello; deve invece attaccare specificamente le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, dimostrandone le eventuali illogicità o violazioni di legge. In secondo luogo, tutte le questioni, specialmente quelle che richiedono una valutazione di merito come le attenuanti generiche, devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio d’appello. Omettere di farlo crea una preclusione che non può essere superata in sede di legittimità. La decisione conferma il rigore formale richiesto dalla Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma garantire la corretta applicazione della legge.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile, tra le altre ragioni, quando si limita a essere una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘doppia conforme’ nel processo penale?
Si ha ‘doppia conforme’ quando la sentenza di primo grado e quella di appello giungono alla stessa conclusione attraverso una struttura argomentativa e criteri di valutazione delle prove che si saldano tra loro. In questo caso, le due sentenze formano un unico corpo decisionale, rendendo necessaria una critica ancora più specifica nel ricorso per Cassazione.
È possibile introdurre un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, non è consentito. Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, un motivo di ricorso è inammissibile se la relativa censura non è stata precedentemente dedotta come motivo di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 167 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 167 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CANTU’ il 10/10/1973
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Sebastiano;
ritenuto che i due ‘motivi oggetto del ricorso in esame, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 7 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale». (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01);
osservato che il giudice di appello ha effettuato un adeguato e congruo rinvio alla motivazione del giudice di prime cure circa la sussistenza di tutti gli elementi necessari ad integrare il delitto oggetto del presente procedimento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso ed avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M•
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024
Il Consiglier GLYPH stensore
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