Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ribadendo i confini precisi del proprio ruolo. Un imputato, condannato per calunnia, ha visto il suo ricorso respinto non per l’infondatezza delle sue ragioni, ma perché i motivi presentati non rispettavano i requisiti formali e sostanziali per essere esaminati. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare un ricorso in modo corretto, evitando di trasformarlo in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 368 del codice penale, ossia la calunnia. Dopo la sentenza di primo grado, la questione è approdata davanti alla Corte d’Appello, che ha confermato la decisione. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando presunti errori procedurali avvenuti durante il processo, in particolare riguardo alla gestione delle prove testimoniali.
I Limiti di un Ricorso inammissibile in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali. I primi due riguardavano questioni procedurali: la revoca di alcuni testimoni della difesa da parte del giudice di primo grado e il successivo rigetto, in appello, della richiesta di rinnovare il dibattimento per ascoltarli. La Corte Suprema ha liquidato rapidamente queste censure, qualificandole come una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. È stato inoltre sottolineato un vizio di forma originario: la lista testi della difesa non specificava le circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre, un requisito fondamentale previsto dall’articolo 468 del codice di procedura penale. Questo ha reso le doglianze sul punto un classico esempio di ricorso inammissibile.
Il Divieto di Rilettura dei Fatti in Sede di Legittimità
Il terzo motivo di ricorso è stato ancora più emblematico. La difesa ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa della vicenda, criticando la valutazione delle prove fatta dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha prontamente respinto anche questo motivo, ricordando che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti come un terzo giudice del merito. Il ruolo della Suprema Corte è il controllo di legittimità, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova e diversa lettura degli elementi probatori è destinato a scontrarsi con la dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando la natura meramente riproduttiva e generica dei primi due motivi di ricorso. Questi non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a reiterare questioni già decise. Per quanto riguarda il terzo motivo, i giudici hanno ribadito che la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello era il risultato di una valutazione globale e logica di tutte le prove acquisite. Tale valutazione, essendo sorretta da un apparato argomentativo puntuale e non contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l’intero ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva, chiudendo il percorso giudiziario per l’imputato. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione riafferma un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere vizi di legge, non un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti del processo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, oppure quando si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione che svolge un controllo di legittimità.
Perché è stata respinta la censura sulla gestione dei testimoni della difesa?
La censura è stata respinta perché considerata una riproposizione di argomenti già adeguatamente valutati e disattesi. Inoltre, la Corte ha rilevato una lacuna formale ab origine: la lista testi depositata dalla difesa non indicava le circostanze specifiche su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre, come richiesto dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27989 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 7019/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 368 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure dedotte nei primi due motivi di ricorso (attinenti alla ordinanza revoca di testi della difesa emessa dal giudice di primo grado e al rigetto della istan rinnovazione dibattimentale in appello) sono meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del meri evidenziandosi in particolare che “nella lista testi depositata dal difensore dell’imputato ai se dell’art. 468 cod. proc. pen. non risultano neppure indicate le circostanze su cui i predett avrebbero dovuto deporre” (v. pag. 3);
Ritenuto, infine, che le censure svolte nel terzo motivo di ricorso risultano dirette a non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alterna ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acqui corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabil in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024