Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce quando l’impugnazione è solo una ripetizione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede argomentazioni specifiche e critiche verso la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte in Appello. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le sue conseguenze.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di proporre ricorso per Cassazione, contestando la valutazione degli elementi materiali e psicologici del reato e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte e il concetto di Ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito della questione. La ragione principale di tale decisione risiede nel fatto che i motivi presentati non erano altro che una “mera riedizione” di quelli già sollevati e compiutamente valutati dalla Corte d’Appello. In ambito processuale, questo significa che l’appellante si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici del secondo grado.
La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non individua vizi specifici di questo tipo, ma si limita a riproporre la propria versione dei fatti, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
La Logicità della Sentenza d’Appello
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva esaminato in modo completo e con argomentazioni prive di “manifesta illogicità” sia l’elemento materiale che quello psicologico del reato contestato. La valutazione dei fatti e della responsabilità penale era stata quindi corretta e ben motivata, rendendo le critiche del ricorrente generiche e non pertinenti al giudizio di Cassazione.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
In secondo luogo, la Corte ha confermato la correttezza della decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p. La motivazione risiedeva nella “dinamica ingravescente della condotta”. Questo significa che il comportamento dell’imputato era peggiorato progressivamente, mostrando un’intensità tale da superare la soglia della “particolare tenuità” richiesta dalla norma per escludere la punibilità. Anche su questo punto, il ricorso non ha saputo contrapporre una critica valida alla logica della sentenza d’Appello.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario strutturare un ricorso che attacchi specificamente i vizi di legittimità della sentenza impugnata. La mera ripetizione di argomenti già respinti costituisce un vizio che porta alla dichiarazione di un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la decisione chiarisce che una condotta la cui gravità aumenta nel tempo osta all’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto, poiché dimostra una maggiore pericolosità sociale dell’autore del reato.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva una ‘mera riedizione’ dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla logicità della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la colpevolezza dell’imputato nel merito?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha ritenuto che la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello sull’elemento materiale e psicologico del reato fosse immune da vizi di manifesta illogicità, e pertanto non ha proceduto a un nuovo esame del merito.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità non è stata applicata a causa della ‘dinamica ingravescente della condotta’ dell’imputato. Ciò significa che la gravità del suo comportamento è aumentata progressivamente, rendendo il fatto non compatibile con il requisito della ‘particolare tenuità’ previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado sull’elemento materiale e su quello psicologico del reato e l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. alla luce della dinamica ingravescente della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
La Consigliera relatrice
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Il Presid t