Ricorso Inammissibile in Cassazione: la Decisione quando i Motivi sono Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per Cassazione, sottolineando come non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. La Corte Suprema ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché fondato su motivi che si limitavano a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto dei ruoli dei diversi gradi di giurisdizione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di tentata rapina, ai sensi degli articoli 56 e 628 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo un’errata qualificazione giuridica del fatto. A suo avviso, la condotta doveva essere inquadrata come tentato furto (artt. 56 e 624 c.p.) e non come tentata rapina, contestando quindi la valutazione operata dai giudici di merito.
La Questione Giuridica: perché il ricorso inammissibile per reiterazione?
Il nodo centrale della questione non riguarda tanto la distinzione tra furto e rapina, quanto i requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha basato la sua difesa su argomentazioni già ampiamente discusse e motivate nella sentenza d’appello. La Corte Suprema, nel suo ruolo di giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché si risolveva in una proposta di “lettura alternativa del merito”, un’operazione non consentita in sede di legittimità. I motivi erano “meramente reiterativi”, ovvero una semplice ripetizione di censure già respinte con argomentazioni puntuali e prive di vizi logici dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza. Ha citato precedenti decisioni (come le sentenze n. 27816/2019 e n. 44882/2014) che stabiliscono chiaramente come non sia consentito un ricorso fondato su motivi che si limitano a riproporre le stesse questioni di fatto già dedotte in appello e lì risolte.
I giudici hanno specificato che la sentenza impugnata aveva analizzato in modo esauriente (nelle pagine da 5 a 7) la sequenza della condotta dell’imputato, giustificando in maniera logica e coerente la configurabilità della tentata rapina. Pertanto, l’appello del ricorrente non individuava un vizio di violazione di legge o un difetto di motivazione, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, compito che esula dalle funzioni della Cassazione. La conseguenza di tale inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza di Nuovi Argomenti in Cassazione
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento per far valere errori di diritto o vizi logici palesi nella motivazione della sentenza, non per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi presentati siano specifici, critichino puntualmente le presunte illogicità della sentenza impugnata e non si limitino a una sterile ripetizione delle argomentazioni già sconfessate nei gradi precedenti. La decisione serve da monito sull’importanza di strutturare i ricorsi in modo tecnicamente corretto, concentrandosi sui profili di legittimità e non su una rilettura del merito fattuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi che sono una mera ripetizione di doglianze già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza sollevare reali vizi di legittimità o difetti logici della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è quello di giudice di legittimità, ovvero di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non di fornire una ‘lettura alternativa del merito’ del caso.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4804 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4804 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione del fatto n termini di cui agli artt. 56, 628, cod. pen., anziché nei termini di cui agli artt. 624, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata con riferimento alla sequenza dei segmenti della condotta e alla configurabilità della rapina in forma tentata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.