Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione possa essere dichiarata un ricorso inammissibile se non formulata correttamente. Nel caso di specie, i ricorrenti, condannati per truffa in concorso, hanno visto le loro doglianze respinte non nel merito, ma per un vizio procedurale fondamentale: aver semplicemente riproposto questioni già esaminate e decise nel precedente grado di giudizio. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati per il reato di truffa in concorso (artt. 110 e 640 del codice penale). A seguito della sentenza di condanna della Corte d’Appello, entrambi proponevano ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro motivi principali:
1. Un vizio di motivazione riguardo la loro responsabilità penale.
2. La mancata applicazione dell’attenuante della minima partecipazione al fatto (art. 114 c.p.) per uno dei due.
3. La carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4. L’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi presentati integralmente inammissibili. La decisione non entra nel vivo delle questioni sollevate, ma si concentra sulla loro stessa ammissibilità, fornendo una lezione importante sulla tecnica di redazione dei ricorsi di legittimità.
Motivazioni Fondate sulla Reiterazione dei Motivi
Per quanto riguarda i primi due motivi, relativi alla responsabilità e alla minima partecipazione, la Corte ha osservato che essi erano “meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello”. In altre parole, i difensori non hanno criticato la logica della sentenza d’appello, ma si sono limitati a ripresentare gli stessi argomenti. La giurisprudenza costante, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici, e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte.
La Discrezionalità del Giudice e la Valutazione della Pena
Anche il terzo e il quarto motivo, concernenti le attenuanti generiche e l’entità della pena, sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema: la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella “discrezionalità del giudice del merito”. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia “manifestamente illogica”. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione sulla base della gravità delle condotte e del danno causato, rendendo la sua valutazione incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha applicato principi consolidati. Primo, il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse questioni già vagliate dalla Corte d’Appello, senza attaccare specificamente il ragionamento di quest’ultima, trasforma il ricorso in un atto non consentito. Secondo, le valutazioni relative alla concessione delle attenuanti e alla commisurazione della pena sono di competenza esclusiva dei giudici di merito. Tale valutazione può essere sindacata in Cassazione solo se viziata da palese illogicità o da errori di diritto, vizi che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una corretta tecnica redazionale del ricorso per Cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è cruciale che l’atto non si limiti a ripetere le argomentazioni dei gradi precedenti, ma si concentri nell’individuare e dimostrare i vizi specifici – di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione – presenti nella sentenza d’appello. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la loro posizione.
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato meramente reiterativo dei motivi d’appello?
Un ricorso è considerato reiterativo quando si limita a riproporre le stesse questioni e argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sviluppare una critica specifica e puntuale contro la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice sulla quantità della pena o sulla negazione delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. È possibile farlo unicamente se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice che ha emesso la sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4797 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4797 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a ROVERETO il DATA_NASCITA
NOME nato a LUG03( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli ar 110, 640, cod. pen., nonché il secondo motivo, che deduce carenza e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 114, cod. pen. con riferimento alla prima ricorrente, sono entrambi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 27697001; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 8-9 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che deducono, entrambi, il vizio di carenza e illogicità di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine all’eccessività della pena, sono entrambi non consentiti e manifestamente infondati, giacché, censurando la determinazione del trattamento sanzionatorio effettuato dalla Corte d’appello alla luce della rilevanza delle condotte dei ricorrenti e del danno cagionato (si veda pag. 9 della sentenza impugnata), propongono valutazioni che rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e che, ove non esondino in forme di manifesta illogicità, non possono essere scrutinate in sede di legittimità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.