Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35521 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME per furto aggravato in abitazione.
Nell’interesse dell’imputata è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale si deduce vizio cumulativo di motivazione circa la ritenuta responsabilità.
Al netto dell’inammissibilità per mera reiterazione dei motivi d’appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e non manifestamente illogica (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01), il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).
Ci si riferisce alle doglianze in fatto con le quali il ricorrente vorrebb sostituirsi alla valutazione del giudice di merito nell’apprezzamento dei mezzi di prova. Al pari di quanto argomentato con i motivi d’appello circa la sentenza di primo grado, dunque reiterati in sede di legittimità, al ricorrente, difatti, sentenza impugnata «non appare convincente, sotto un profilo logico-giuridico argomentativo, per essere giunta … a conclusioni errate e avulse rispetto alle emergenze processuali, fondandosi … su argomentazioni non condivisibili e … suscettibili di ulteriore verifica critica». Contrariamente a quanto ritenuto accertato con la c.d. «doppia conforme» di condanna, secondo la valutazione degli elementi probatori inammissibilmente fondante la doglianza, non sussisterebbe prova certa della responsabilità della ricorrente, ancorché rinvenuta nei pressi dell’abitazione /ocus commissi delicti in possesso della refurtiva in quanto detenuta nella propria vettura, perché ivi presente, sempre a detta della difesa, per essersi la macchina fermata a seguito di un guasto mentre era diretta presso un esercizio commerciale sito nelle vicinanze.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali inonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2025 Il Cons1iereestnsoi1.e GLYPH
Il Presidente