Ricorso inammissibile: quando i motivi sono solo una copia
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma non è un’azione priva di regole. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere tale quando si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti. Questa ordinanza sottolinea l’importanza di formulare censure specifiche e nuove avverso la decisione impugnata, pena la chiusura definitiva del caso. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche che hanno portato a questa conclusione.
I fatti del caso: dalla guida senza patente alla violenza
La vicenda ha origine da un controllo stradale. Un giovane, fermato alla guida di un’autovettura, viene trovato sprovvisto di patente. La situazione degenera rapidamente: il conducente non solo si oppone al controllo, ma consuma una violenta aggressione contro l’agente. La sua condotta non si ferma qui. Per opporsi al successivo accompagnamento in ufficio, sferra calci contro l’auto di servizio, danneggiandone il vetro posteriore. Per questi fatti, viene condannato in primo grado e in appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.).
I motivi del ricorso presentato alla Corte di Cassazione
L’imputato decide di portare il caso fino all’ultimo grado di giudizio, presentando un ricorso in Cassazione basato su tre principali motivi:
1. Errata valutazione della responsabilità: L’imputato contestava la sua colpevolezza per i reati ascritti, riproponendo le stesse argomentazioni difensive già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
2. Mancata concessione di benefici: Si lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione al reato di danneggiamento.
3. Vizio procedurale: Si sosteneva la nullità della sentenza di primo grado, poiché emessa dallo stesso giudice che aveva precedentemente deciso la posizione delle coimputate con un’applicazione di pena su richiesta delle parti (patteggiamento), creando una presunta situazione di incompatibilità.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito per ciascun punto.
La mera reiterazione dei motivi
Il primo motivo è stato considerato inammissibile perché meramente reiterativo. La Corte ha osservato che la difesa non aveva mosso critiche specifiche e pertinenti alla sentenza d’appello, ma si era limitata a riproporre le medesime censure. La Corte d’Appello aveva già risposto in modo logico e coerente, basandosi sulla dinamica dei fatti e sulla violenza dell’aggressione. Ripetere gli stessi argomenti in Cassazione, senza attaccare il ragionamento del giudice precedente, non è sufficiente per ottenere una revisione del giudizio.
Il diniego delle attenuanti e della tenuità del fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La decisione di non concedere le attenuanti generiche e la causa di non punibilità era stata, secondo la Cassazione, logicamente motivata. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato il contesto di violenza fisica in cui si era inserita l’azione dell’imputato, evidenziando la mancanza di elementi positivi su cui fondare un giudizio di ‘meritevolezza’ del beneficio.
L’infondatezza del presunto vizio procedurale
Infine, la Corte ha definito ‘manifestamente infondato’ il motivo relativo alla nullità della sentenza per incompatibilità del giudice. Richiamando un consolidato principio delle Sezioni Unite (sentenza n. 23 del 1999), la Cassazione ha ribadito che l’eventuale incompatibilità del giudice costituisce esclusivamente un motivo per chiederne la ricusazione. Non essendo stata avanzata tale istanza nei tempi e modi previsti, la questione non può trasformarsi in un vizio che determina la nullità dell’intero giudizio.
Le motivazioni della Cassazione
Le motivazioni alla base della decisione sono radicate nei principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze già valutate non assolve a questa funzione e viene, perciò, dichiarato inammissibile. In secondo luogo, le norme procedurali, come quelle sull’incompatibilità del giudice, prevedono strumenti specifici (la ricusazione) che devono essere attivati dalle parti. La loro mancata attivazione preclude la possibilità di far valere il presunto vizio in un momento successivo come causa di nullità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. Per chi intende presentare un ricorso in Cassazione, è cruciale sviluppare argomentazioni nuove, che critichino specificamente i passaggi logici e giuridici della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere quanto già detto è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto in questo caso. La decisione riafferma la necessità di un approccio tecnico e mirato nell’ultimo grado di giudizio, consolidando il principio che l’inammissibilità è la sanzione processuale per i ricorsi che non rispettano tali requisiti di specificità e novità.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato meramente reiterativo e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato meramente reiterativo quando si limita a riproporre le stesse censure e argomentazioni già presentate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare specifiche critiche alla logica o alla correttezza giuridica della sentenza impugnata.
L’incompatibilità di un giudice che ha già giudicato i coimputati rende nulla la sentenza?
No. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza, l’incompatibilità del giudice è unicamente un motivo di ricusazione, che la parte interessata deve far valere con un’apposita istanza. Se non viene richiesta la ricusazione, tale vizio non può essere fatto valere successivamente come causa di nullità della sentenza.
Perché in questo caso non sono state concesse le attenuanti generiche e la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Le attenuanti e la non punibilità non sono state concesse perché i giudici hanno ritenuto che mancassero elementi positivi per un giudizio di meritevolezza. La decisione è stata fondata sul grave contesto di violenza fisica in cui si è svolta l’azione dell’imputato, che ha rafforzato anche l’opposizione dei coimputati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47526 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47526 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUANTANAMO( CUBA) il 18/05/2002
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
•
esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva proposta in vista dell’odierna udienza visti gli atti e la sentenza impugnata; di NOME COGNOME dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. sono meramente reiterativi di censure già proposte in sede di appello e respinte, facendo corretta applicazione dei principi in materia, con argomentazioni fondate sulla concreta dinamica dei fatti e sulla violenta aggressione consumata dall’imputato contro l’agente che stava controllando il marsupio , dopo che laraputate, fermato alla guida di un’autovettura, era risultato sprovvisto di patente. La condotta violenta dell’imputato ha determinato, altresì, il danneggiamento del vetro posteriore dell’autovettura di servizio, raggiunto dai calci sferrati per opporsi all’accompagnamento in ufficio.
La mancata applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di danneggiamento, sono state del tutto logicamente motivate dalla mancanza di elementi di segno positivo sul quale fondare il preteso giudizio di meritevolezza e valorizzando il contesto di violenza fisica in cui l’azione dell’imputato si era inserita anche rafforzando la opposizione delle coimputate.
E’ manifestamente infondato il motivo in rito – la nullità della sentenza di primo grado perché deliberata dallo stesso giudice che aveva emesso sentenza di applicazione pena nei confronti delle coimputate- poiché le argomentazioni della Corte di appello hanno fatto coerente applicazione del principio di questa Corte secondo cui l’incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024