Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Furto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo chiari principi sulla differenza tra censure di legittimità e mere contestazioni di fatto. Il caso riguarda un individuo condannato per furto pluriaggravato, la cui difesa ha tentato di smontare il quadro probatorio basato su impronte digitali e dati di localizzazione telefonica. La decisione finale della Suprema Corte ribadisce l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti al giudizio di legittimità, pena la declaratoria di inammissibilità.
I Fatti di Causa: Il Furto e le Prove a Carico
I giudici di merito avevano condannato un uomo per un furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Le prove principali a suo carico erano costituite dalle impronte digitali rinvenute in diversi punti del locale svaligiato, in particolare su una vetrinetta da cui erano state sottratte apparecchiature elettroniche. A questo si aggiungeva il dato della localizzazione del suo telefono cellulare, che lo collocava nella zona del furto la sera in cui questo era avvenuto. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, ritenendo il quadro probatorio solido e coerente.
L’Appello e il ricorso inammissibile in Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse doglianze. In primo luogo, ha sostenuto che le impronte avrebbero potuto essere state lasciate in un momento precedente al furto, contestando così il loro valore probatorio. In secondo luogo, ha criticato la rilevanza dei dati telefonici, giudicati non decisivi per la mancanza di un accertamento preciso sull’ampiezza della cella telefonica. Infine, ha contestato in modo generico la configurabilità dell’aggravante del danno patrimoniale ingente e il diniego delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto, ritenendolo meramente reiterativo e versato in fatto. I giudici hanno spiegato che l’appellante non si era confrontato adeguatamente con la logica e coerente motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già chiarito perché le impronte fossero decisive: erano le uniche trovate sulla scena del crimine, un esercizio chiuso al pubblico da tempo, e una di esse si trovava proprio sulla vetrina forzata. Questo, secondo un ragionamento logico, rendeva altamente improbabile una loro preesistenza al delitto.
La Corte ha inoltre specificato che le censure mosse dall’imputato erano semplici critiche di fatto, tese a proporre una lettura alternativa delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non il merito delle prove. Anche gli altri motivi, relativi all’aggravante e alle attenuanti, sono stati giudicati generici e, pertanto, inammissibili.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario individuare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, sancendo la definitività della sua condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Quale valore probatorio è stato attribuito alle impronte digitali?
Alle impronte digitali è stato attribuito un valore probatorio decisivo. La Corte ha ritenuto che, essendo le uniche tracce rinvenute in un locale chiuso al pubblico da tempo e trovandosi specificamente su una vetrinetta forzata, era logicamente da escludere che fossero state lasciate in un momento diverso da quello del furto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3672 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 24/07/1998
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di furto pluriaggravato.
Rilevato che il primo motivo risulta meramente reiterativo di doglianze già sottoposte al giudice dell’appello con il gravame di merito e da questi confutate con motivazione logica e coerente alle risultanze esposte. In realtà in questa sede quelle del ricorrente si rivelano essere altresì mere censure di fatto, tese ad accreditare l’astratta possibilità di inferi dalle prove raccolte tesi alternative a quella accolta dalla Corte territoriale, senza per individuare elementi di manifesta illogicità nel ragionamento articolato da quest’ultima sulla base del citato compendio probatorio. Non di meno il ricorrente non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza, atteso che i giudici del merito hanno confutato l’obiezione per cui le impronte dell’imputato rilevate in alcuni punti dell’esercizi svaligiato avrebbero potuto essere state lasciate anche molto tempo prima del giorno del furto, osservando come quelle identificate sono invero le uniche impronte rilevate nel teatro del delitto, il che con ragionamento condivisibile sul piano logico, è stato ritenut elemento indicativo del fatto che le stesse erano state lasciate dal ladro, atteso che l’esercizio era chiuso al pubblico da tempo. Né il ricorso si è confrontato con altra circostanza evidenziata dalla Corte, ossia l’individuazione delle specifiche superfici sulle quali le impronte sono state rilevate, una delle quali (la vetrinetta dalla quale sono stat sottratte alcune apparecchiature elettroniche) particolarmente espressiva sotto il profilo probatorio. Quanto alla non significatività degli accertamenti ricavati dai tabulati i ragione del mancato accertamento dell’ampiezza della cella cui si è agganciato il telefono dell’imputato, trattasi di contestazione parimenti generica, atteso che il ricorso non ne chiarisce la decisività, mentre la sentenza non pone la circostanza al centro del ragionamento probatorio, ritenendola rilevante ai soli fini di certificare la presenza del Fazio nel territorio di riferimento la stessa sera in cui è avvenuto il furto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato che i residui motivi risultano parimenti generici e versati in fatto, omettendo i doveroso confronto con la motivazione resa in sentenza in merito alla configurabilità dell’aggravante dell’ingente danno patrimoniale cagionato dal reato ed al diniego delle invocate attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/1 /2024