Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4683 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4683 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1324/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in MAROCCO, il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che il ricorrente deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamentando la violazione degli artt. 648 e 43 cod. pen. e dell’art. 192 cod. proc. pen., assumendo che la motivazione della sentenza sarebbe illogica sia in ordine alla disponibilità materiale dei beni, sia quanto alla consapevolezza dell’origine delittuosa, poichØ fondata su elementi probatori ritenuti insufficienti a integrare tanto l’elemento oggettivo quanto quello soggettivo del reato contestato, anche alla luce del verbale di perquisizione negativo;
che , secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l’art. 648 cod. pen., ponendo a fondamento della decisione argomentazioni affette da manifesta illogicità e attribuendo valore indiziario a elementi privi della necessaria portata dimostrativa;
considerato che, il motivo di ricorso Ł privo della necessaria specificità, poichØ prospetta presunti difetti, contraddittorietà o illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; e che le censure, lungi dal confrontarsi con le effettive ragioni poste a fondamento della sentenza, si risolvono nella mera contestazione dell’apprezzamento di merito compiuto dal giudice territoriale;
che il denunciato vizio di motivazione Ł manifestamente infondato, atteso che la Corte d’appello ha sviluppato, alle pp. 14 e 15 della sentenza impugnata, un percorso argomentativo completo, coerente e immune da evidenti illogicità, fondato su elementi probatori valutati secondo corretti criteri logico-giuridici;
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME