Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Appelli Reiterativi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo giudizio. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un’impostazione errata, che non si concentra sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma tenta di ottenere un nuovo esame dei fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica e delle sue severe conseguenze.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Mantova, che aveva riconosciuto un individuo colpevole del reato previsto dall’articolo 703 del codice penale, condannandolo alla pena di 100,00 euro di ammenda, seppur con la concessione dei doppi benefici. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare il verdetto di colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. La motivazione principale risiede nel fatto che il ricorso è stato ritenuto “manifestamente infondato”. Ma cosa significa concretamente?
1. Mera Reiterazione delle Argomentazioni: Il ricorrente non ha sollevato nuove questioni di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Si è limitato a riproporre, con “doglianze di fatto”, la stessa tesi difensiva già presentata e respinta dal Tribunale. Questo approccio non è consentito in sede di legittimità.
2. Richiesta di Rivalutazione del Merito: Il cuore del problema è che il ricorso sollecitava una “rivalutazione degli elementi di merito”. In altre parole, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo per giungere a una conclusione diversa da quella del giudice di primo grado. Questo compito, tuttavia, non spetta alla Suprema Corte, il cui ruolo è quello di garantire la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni, non di agire come un terzo grado di giudizio sui fatti.
3. Adeguatezza della Motivazione Impugnata: La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza del Tribunale era “adeguata e non manifestamente illogica”. Il giudice di merito aveva esaminato compiutamente le prove emerse durante l’istruttoria e aveva spiegato in modo sufficiente le ragioni della sua decisione. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un annullamento in sede di Cassazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza per discutere i fatti. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve concentrarsi esclusivamente sui vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una palese contraddittorietà nella motivazione. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove si traduce in un ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. La condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende serve proprio a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver adito la Corte senza un valido motivo giuridico. È un monito per chiunque intenda intraprendere questa strada: l’appello deve essere fondato su solide argomentazioni di diritto, non sulla speranza di una diversa interpretazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’appellante si è limitato a riproporre le stesse tesi difensive già respinte dal Tribunale, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi sono elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo o le prove (giudizio di merito), ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio (giudizio di legittimità).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9782 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9782 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GONZAGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di MANTOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di Mantova ha riconosciuto l’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 703 cod. pen., condannandolo alla pena di euro 100,00 di ammenda con la concessione dei doppi benefici;
Rilevato che la motivazione risulta adeguata e non manifestamente illogica e che il ricorso non si confronta con il provvedimento, limitandosi a reiterare, con doglianze di fatto, la tesi difensiva già respinta dal Tribunale in base alle evidenze emerse all’esito dell’istruttoria, compiutamente esaminate, in tal modo sollecitando in questa sede una (inammissibile) rivalutazione degli elementi di merito;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.