Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
L’Ordinanza n. 16268 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene gestito un ricorso inammissibile in materia di stupefacenti. La Suprema Corte ha rigettato l’appello di un imputato, confermando la sua colpevolezza e sottolineando i limiti del giudizio di legittimità. Questo caso evidenzia come la presentazione di motivi di ricorso generici, che mirano a una rivalutazione dei fatti già accertati, non trovi spazio davanti ai giudici della Cassazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna alla Decisione della Cassazione
Il procedimento ha origine da una sentenza del Tribunale che riteneva un individuo colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di munizioni. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena, riconoscendo la lieve entità del fatto per il reato di spaccio e dichiarando prescritto il reato relativo alle munizioni.
Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine avevano rinvenuto prove schiaccianti:
* 1293 grammi di marijuana
* 19 cartucce calibro 12
* Un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento
* 2.920 euro in contanti, suddivisi in sei mazzette.
L’elemento più significativo era che su ogni mazzetta di denaro erano apposti cartoncini con l’indicazione dell’importo, di date e di nomi, un dettaglio che i giudici di merito hanno considerato una prova inconfutabile dell’attività di spaccio.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione e una violazione della legge penale. In sostanza, la difesa contestava la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto fermamente tali argomentazioni.
I giudici hanno qualificato il ricorso come manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che il tentativo della difesa non era quello di evidenziare una reale illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza d’appello, ma piuttosto quello di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione del diritto (il cosiddetto sindacato di legittimità).
Il Principio del Ricorso Inammissibile e la sua Applicazione
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La Cassazione ha ribadito che, a fronte di una motivazione logica, coerente e basata su prove concrete come quella della Corte d’Appello, le argomentazioni della difesa che si limitano a contrapporre un diverso apprezzamento dei fatti non possono essere accolte.
La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era sorretta da considerazioni razionali e ben argomentate, inattaccabili in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e precise. I giudici hanno sottolineato come i motivi di ricorso fossero del tutto generici e non adeguatamente specifici nel denunciare un effettivo vizio di legge o di logica. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito era solida, fondata su elementi probatori chiari e convergenti: la quantità di droga, gli strumenti per il confezionamento e la pesatura, e soprattutto le modalità di conservazione del denaro, con annotazioni che rimandavano inequivocabilmente a un’attività di contabilità dello spaccio. La difesa non ha saputo contrapporre a questa ricostruzione argomenti giuridici validi, ma solo una diversa interpretazione fattuale, inammissibile in questa sede.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza il ruolo e i limiti della Corte di Cassazione. Il messaggio è chiaro: non è possibile utilizzare il ricorso di legittimità come un’ulteriore opportunità per discutere nel merito le prove del processo. Quando la decisione dei giudici di merito è ben motivata e immune da vizi logici o giuridici, un ricorso che si limita a criticarne le conclusioni fattuali è destinato all’inammissibilità. Per il ricorrente, ciò non solo significa la conferma definitiva della condanna, ma anche un aggravio di spese, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, i motivi sono manifestamente infondati e mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Quali prove sono state considerate decisive per confermare l’accusa di spaccio?
Le prove decisive sono state il rinvenimento di 1293 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e, soprattutto, 2.920 euro in contanti suddivisi in mazzette con cartoncini che riportavano importi, date e nomi, considerati elementi inequivocabili dell’attività di spaccio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
g.-
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 12 ottobre 2023, che, in riforma della decisione del Tribunale di Reggio Calabria del 27 ottobre 201 con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto colpevole dei reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 1990 (capo A) e 697 cod. pen. (capo B), fatti accertati in Reggio Calabria il 6 luglio 2016, av rideterminato la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, previo riconoscimento dell fattispecie di lieve entità rispetto al capo A, previa declaratoria di estinzione per prescrizi reato ex art. 697 cod. peri. di cui al capo B e previa esclusione della contestata recidiva.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con il quale si censura in termini sovrapponibili la con del giudizio di colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione inosservanza della legge penale, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare peraltro in maniera non adeguatamente specifica, una rivalutazione alternativa delle fon probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’adeguata ricostruzione operat giudici di merito, i quali hanno richiamato (pag. 4 ss. della sentenza impugnata) gli accertame compiuti dai CC di Reggio Calabria presso l’abitazione di Fascì, dove sono stati rinvenuti, all’e di perquisizione, oltre a 19 cartucce calibro 12, 1293 grammi di marijuana, denaro contant suddiviso in sei mazzette per complessivi 2.920 euro, un bilancino di precisione, materiale at al confezionamento, essendo tali elementi rivelatori della destinazione allo spaccio della sosta rinvenuta, e ciò anche alla luce del fatto che, su ogni singola mazzetta di denaro, erano appos dei cartoncini su cui erano riportati non solo il loro ammontare, ma anche date e nomi.
Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non s consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.