Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Fatti e Diritto
Quando un appello viene respinto senza nemmeno essere discusso nel merito, si parla di ricorso inammissibile. Questa decisione, spesso percepita come una chiusura netta, ha solide basi procedurali. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 15682/2024 offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene dichiarato tale, sottolineando la differenza fondamentale tra il giudizio sui fatti, riservato ai tribunali di merito, e il giudizio sulla corretta applicazione della legge, proprio della Corte Suprema.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno nei confronti di un individuo per una serie di reati gravi. Le accuse includevano la detenzione ai fini di spaccio di un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti (181 grammi di marijuana e 94 grammi di hashish), la ricettazione e la detenzione illegale di un’arma da fuoco, nello specifico una pistola completa di caricatore e munizioni, pronta all’uso.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando principalmente un vizio di motivazione e una violazione di legge nella determinazione della pena, con riferimento all’articolo 133 del codice penale.
Perché il Ricorso è stato Dichiarato Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso definendolo inammissibile per due ragioni principali: le censure erano riproduttive di argomenti già valutati e respinte correttamente dalla Corte d’Appello e, inoltre, si configuravano come mere doglianze di fatto, mascherate da critiche legali. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziandone la manifesta infondatezza.
In primo luogo, è stata ritenuta inverosimile la tesi difensiva secondo cui l’ingente quantitativo di droga fosse destinato all’uso personale esclusivo. La Corte d’Appello aveva già logicamente escluso questa possibilità, e riproporla in Cassazione senza nuovi elementi di diritto è stato considerato un tentativo di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
In secondo luogo, la determinazione della pena base per i reati legati all’arma è stata giudicata corretta e ben motivata. I giudici di merito avevano tenuto conto della concreta pericolosità dei beni detenuti (una pistola carica e pronta a sparare) e della personalità dell’imputato, già gravato da recenti condanne per reati come resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti. La scelta di una pena superiore al minimo edittale era, quindi, ampiamente giustificata.
Infine, anche l’aumento di pena applicato per il reato continuato di detenzione di stupefacenti è stato ritenuto congruo, proprio in considerazione della notevole quantità di sostanza sequestrata, un fattore che indica una maggiore gravità del fatto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. I ricorsi che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o a contestare l’apprezzamento del giudice di merito sulle circostanze del caso, senza evidenziare reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione, sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate erano manifestamente infondate, si limitavano a contestare la valutazione dei fatti già operata dalla Corte d’Appello e riproducevano argomenti già disattesi con motivazioni corrette.
Quali elementi hanno giustificato una pena superiore al minimo?
La Corte ha ritenuto giustificata una pena superiore al minimo edittale in virtù della pericolosità concreta dei beni detenuti (una pistola carica e pronta all’uso) e della personalità del ricorrente, che aveva precedenti condanne recenti per reati significativi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15682 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione all’art. 133 comma 2, n.3 cod. pen. – perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Salerno nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che: – ai fini della riduzione della pena, non può valorizzarsi la rinuncia al motivo di appello relativo all’assoluzione per il reato di detenzione illegale di stupefacenti di cui al capo 1), inizialmente chiesta sul presupposto inverosimile secondo cui i 181 grammi di marijuana e 94 grammi di hashish fossero destinati all’uso personale esclusivo; relativamente ai reati di ricettazione, detenzione di arma e quant’altro di cui al capo 2), la pena base è stata determinata correttamente in misura superiore al minimo edittale, in virtù della pericolosità dei beni illegalmente detenuti e ricettati tra cui pistola con caricatore inserito pieno di munizione e dunque pronta all’uso, e della personalità del ricorrente, gravato da condanne molto recenti per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti; – è del tutto congruo l’aumento operato a titolo di continuazione in ordine alla fattispecie in materia di stupefacenti, avuto riguardo alla notevole quantità di sostanza illegalmente detenuta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.