Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini tra un legittimo diritto di impugnazione e un tentativo di rimettere in discussione il merito di una decisione già presa. Il caso riguarda un individuo condannato per aver turbato un pubblico servizio attraverso condotte di minaccia e danneggiamento, il quale ha tentato di contestare la propria colpevolezza sostenendo una presunta incapacità al momento dei fatti. Vediamo come i giudici hanno affrontato la questione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un soggetto per reati di minaccia e danneggiamento. Tali azioni avevano causato l’interruzione di un pubblico servizio. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, articolandolo su due motivi principali:
1. La presunta insussistenza del dolo, ovvero dell’intenzione cosciente di commettere il reato, poiché le condotte sarebbero avvenute in un momento di alterazione psico-fisica, poco prima di essere sottoposto ad anestesia.
2. Una critica alla valutazione della Corte d’Appello riguardo la recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto integralmente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi del ricorso manifestamente infondati e aspecifici. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già chiarito in modo inequivocabile che le condotte di minaccia e danneggiamento erano state poste in essere prima del trasferimento del soggetto al blocco operatorio e, quindi, prima dell’anestesia. Questo dettaglio temporale è stato decisivo per escludere qualsiasi dubbio sulla piena capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, rendendo palese la sussistenza del dolo e la sua intensità.
La valutazione su recidiva e attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione ha confermato che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e coerente la decisione di non escludere la recidiva, evidenziando la particolare pericolosità sociale del soggetto desumibile sia dai fatti specifici sia dai suoi precedenti. Allo stesso modo, la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata dalla gravità oggettiva delle condotte e dal quadro personologico complessivo del ricorrente. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso non poteva che essere considerato un tentativo dilatorio e infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È uno strumento destinato a correggere errori di diritto. Quando un ricorso si basa su argomentazioni generiche, manifestamente infondate o che cercano di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, la sua sorte è segnata: verrà dichiarato ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie, a testimonianza del disvalore di un’impugnazione proposta senza validi presupposti legali.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono aspecifici, manifestamente infondati, o quando mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Lo stato di alterazione dovuto a un’anestesia imminente può escludere il dolo?
No, secondo questa ordinanza, se le condotte illecite sono state compiute prima dell’anestesia e quindi in un momento di coscienza, la ravvisabilità e l’intensità del dolo (l’intenzione di commettere il reato) non possono essere messe in dubbio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a causa della colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3575 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3575 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/04/1983
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che le condotte di minaccia e di danneggiamento, alla base del ravvisato turbamento del pubblico servizio, furono compiute prima del trasferimento al blocco operatorio e dunque prima della sottoposizione del ricorrente ad anestesia e del suo successivo risveglio, non essendo dubitabile la ravvisabilità e l’intensità del dolo;
Ritenuto che il secondo è parimenti aspecifico e volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, in ordine alla recidiva e alle attenuanti generiche, avendo la Corte motivato in ordine alla mancata esclusione della prima, in ragione della maggior pericolosità attestata dai fatti in esame letti alla luce dei precedenti, e spiegato la mancata concessione delle seconde, a fronte della gravità dei fatti e del quadro personologico emergente da quei precedenti;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente