Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici e Infondati
L’esito di un processo penale può essere contestato attraverso vari mezzi di impugnazione, ma l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente limitato. Un esempio emblematico è l’ordinanza che dichiara un ricorso inammissibile a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e giuridicamente solide per ottenere una revisione del giudizio.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza. Il ricorso si fondava essenzialmente su due punti: in primo luogo, il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante per uno dei reati contestati; in secondo luogo, la presunta erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare per quanto riguarda l’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si articola sull’analisi puntuale di ciascuna censura, evidenziandone i difetti strutturali che ne impedivano l’accoglimento.
Primo Motivo: Genericità e Manifesta Infondatezza
Per quanto riguarda la richiesta di applicazione di un’attenuante, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e priva di vizi logici. La sentenza impugnata spiegava chiaramente perché l’attenuante non fosse applicabile al reato più grave (capo 30), pur avendola concessa per un’altra fattispecie (capo 27). Di fronte a una motivazione così strutturata, il motivo di ricorso è stato qualificato come generico e, pertanto, manifestamente infondato.
Secondo Motivo: I Limiti del Giudizio e il Potere Discrezionale del Giudice
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato ritenuto infondato. La Cassazione ha chiarito che, una volta esclusa l’attenuante per il reato principale, la rideterminazione della pena era estranea all’oggetto del giudizio di rinvio. Nonostante ciò, la Corte territoriale aveva comunque esercitato il proprio potere discrezionale, riducendo l’aumento per la continuazione in base a criteri logici come l’entità del profitto, le modalità della condotta e il tasso usurario. Anche in questo caso, la motivazione è stata giudicata non illogica e, di conseguenza, incensurabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. I motivi devono denunciare vizi specifici della sentenza (violazione di legge o vizio di motivazione), non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti già vagliata dai giudici dei gradi precedenti.
Nel caso specifico, i motivi erano:
1. Generici, perché non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a reiterare doglianze già respinte.
2. Manifestamente infondati, perché le argomentazioni della Corte d’Appello erano complete, logiche e coerenti, rendendo la critica dell’imputato palesemente priva di pregio giuridico.
L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, serve a scoraggiare impugnazioni pretestuose e a sanzionare la colpa del ricorrente nell’attivare inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: per adire la Corte di Cassazione è necessario formulare critiche precise e pertinenti ai vizi della sentenza, non basta essere in disaccordo con la decisione. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto positivo per il ricorrente, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia valutare attentamente i presupposti per un’impugnazione, evitando di intraprendere iniziative processuali destinate a un sicuro fallimento.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, cioè non si confrontano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, e/o manifestamente infondati, ovvero palesemente privi di fondamento giuridico e logico.
Cosa significa che la motivazione di una sentenza è “non manifestamente illogica”?
Significa che il ragionamento seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione, pur potendo essere non condiviso, segue un percorso logico e coerente, e quindi non può essere censurato dalla Corte di Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è gen e manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, in merito alla insussistenza della invocata attenuant relazione al reato di cui al capo 30), concedendola, invece, per l’altra fattispecie contesta capo 27 (si vedano le pagine da 7 a 11); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, stante l’esclusione dell’attenuante per il reato più grave, la determinazione del rela trattamento sanzionatorio era estranea al perimetro del giudizio di rinvio ed è stata, comunque adeguatamente argomentata dalla Corte territoriale che, invece, esercitando legittimamente il proprio potere discrezionale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ridotto la misura dell’aumento per la continuazione in ragione dell’entità del profitto conseguito, delle moda della condotta e del tasso usurario applicato (si veda pagina 11);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.