Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 757 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 757 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di mancanza di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità dei ricorrenti per il reato di cui agli artt. 110, secondo comma, n. 1, cod. pen., per erronea valutazione della prova, non è consentito in sede di legittimità, giacché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), il quale, invece, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (in particolare, si ved pag. 12 della sentenza impugnata, ove la corte d’appello, ritenendo corrette le argomentazioni del giudice di primo grado, fa ad esse rinvio in ordine alla valutazione delle risultanze processuali e alla qualificazione giuridica del fatto, valorizzando una serie di elementi obiettivi e univoci quanto alla caratteristiche della RAGIONE_SOCIALE e alla incompatibilità con la dichiarazione di impiego di braccianti per 300,400,500 giornate di lavoro, oltre alle caratteristiche del fondo del tutto incolto in assenza di qualsiasi attività RAGIONE_SOCIALE);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 27697001; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si veda pag. 16 della sentenza, in cui il giudice adito esclude la menzionata causa di non punibilità per la complessiva gravità del fatto, dedotta dal danno cagionato all’ente previdenziale e dalla condotta dei ricorrenti, preordinata a creare condizioni fittizie per il conseguimento di illeciti profitti);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si
sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni del giudice del merito appaiono incensurabili, giacché fondate sui criteri di legge (si veda pag. 16 della sentenza impugnata ove il giudice di appello conclude per il giudizio di equivalenza in ragione delle modalità della condotta, della gravità del fatto e del profilo personologico dei ricorrenti);
ritenuto infine che, infine, il quarto motivo, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge anche ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per avvenuta prescrizione, in data successiva alla sentenza di secondo grado, non è consentito attesa l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi appena considerati, sicché non si può ritenere costituito un valido rapporto di impugnazione;
atteso che deve essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale:” L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)” (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818-01, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, COGNOME, Rv. 259202-01, Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014, Cappello, Rv. 259205-01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.