Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando con precisione i confini del proprio giudizio. Quando un imputato tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, la risposta della Corte è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano principalmente tre:
1. Una presunta violazione procedurale legata all’assenza dell’imputato durante l’udienza di appello.
2. Una contestazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Una critica alla valutazione della sua pericolosità sociale, ritenuta eccessiva.
L’imputato, attraverso il suo difensore, chiedeva di fatto alla Suprema Corte di riesaminare le decisioni di merito prese dai giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che ribadiscono principi consolidati della procedura penale.
L’irrilevanza dell’Assenza in Udienza a Trattazione Scritta
Il primo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la presenza dell’imputato è rilevante solo se l’udienza si svolge con trattazione orale. Nel caso di specie, non essendo stata presentata tempestiva richiesta per la discussione orale, il processo d’appello si era svolto secondo il rito della trattazione scritta, con il difensore che aveva regolarmente depositato le proprie conclusioni. Di conseguenza, l’assenza fisica dell’imputato era del tutto irrilevante ai fini della validità del procedimento.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati parimenti infondati. La Corte ha sottolineato che tali censure miravano a ottenere un “diverso apprezzamento di merito”, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente motivata, del giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la decisione della Corte d’Appello era ben motivata e immune da vizi logico-giuridici. Il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato sulla base delle specifiche modalità dei fatti e dei numerosi precedenti penali del ricorrente. Allo stesso modo, il giudizio sulla sua “ingravescente concreta pericolosità” era fondato su elementi oggettivi, come la ricaduta nel reato in un arco di tempo concentrato e le pregresse condanne, che disegnavano una personalità proclive a delinquere. La Corte di Cassazione ha quindi confermato che la valutazione del giudice di merito era stata completa e coerente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un caposaldo del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto e non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. La presentazione di un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato non è priva di conseguenze. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente prive di fondamento, che congestionano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati: uno era irrilevante (l’assenza dell’imputato in un’udienza scritta) e gli altri miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
L’assenza dell’imputato in appello è sempre un motivo valido per contestare la sentenza?
No. Secondo questa ordinanza, l’assenza è irrilevante se l’udienza si svolge con “trattazione scritta” (cioè tramite memorie depositate) e non è stata richiesta una discussione orale. La presenza fisica è necessaria solo in caso di udienza con trattazione orale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per colpa?
Comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38947 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il tema della presenza dell’imputato è rilevante solo alla condizione che l’udienza di appello si svolta con trattazione orale in udienza, ciò che nel caso di specie non è avvenuto non risultando che fosse stata presentata tempestiva richiesta e risultando per contro che il difensore aveva inviato conclusioni scritte;
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo sono allo stesso modo manifestamente infondati, oltre che volti a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, non consentito in questa sede, avendo la Corte dato conto delle ragioni per cui da un lato ha negato le attenuanti generiche, valorizzando le modalità dei fatti e i numerosi precedenti penali e dall’altro l’ingravescente concreta pericolosità del ricorrente, desunta dalla ricaduta nel delitto in un arco di tempo concentrato, a fronte di pregresse sentenze di condanna sintomatiche di una personalità proclive alla commissione di reati, di cui i fatti in esame costituiscono negativa evoluzione;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il Consigiliere estensore
Il
P esid nte