Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su quando un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione viene considerata un ricorso inammissibile. Attraverso l’analisi di un caso specifico, la Suprema Corte ribadisce i confini invalicabili del proprio giudizio, che è di legittimità e non di merito, sanzionando chi tenta di ottenere una terza valutazione dei fatti. Vediamo nel dettaglio come la Corte ha smontato, uno per uno, i motivi di ricorso presentati da un imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato in Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi. In primo luogo, sosteneva che la sua condotta non integrasse la violenza richiesta dalla norma penale, trattandosi di un semplice tentativo di divincolarsi e non di un’aggressione. In secondo luogo, contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, ritenendola ingiustificata. Infine, criticava l’entità della pena inflitta, giudicandola eccessiva e mal motivata.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile perché tutti i motivi sollevati erano manifestamente infondati. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha analizzato separatamente ogni doglianza, spiegando perché nessuna di esse potesse trovare accoglimento.
L’analisi dei motivi del ricorso
Il primo motivo: la violenza oppositiva
La Corte ha chiarito che la condotta dell’imputato non si era limitata a un semplice atto di ‘divincolarsi’, ma era consistita in veri e propri ‘spintoni’. Tale azione, secondo i giudici, è pienamente idonea a integrare la ‘violenza oppositiva’ richiesta dalla fattispecie di reato contestata. Il tentativo di minimizzare il gesto è stato quindi respinto, poiché i fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio dimostravano un comportamento attivo e violento.
Il secondo motivo: la legittimità della recidiva
Anche il motivo sulla recidiva è stato giudicato palesemente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua applicazione basandosi su elementi concreti: i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, commessi peraltro in un arco temporale ravvicinato. Questi elementi, secondo la Cassazione, legittimano pienamente un giudizio di maggiore colpevolezza e di accresciuta pericolosità sociale, giustificando l’aumento di pena legato alla recidiva.
Il terzo motivo: la valutazione della pena
Infine, la critica alla pena è stata respinta per due ragioni. Da un lato, è stata definita ‘aspecifica’, cioè generica e non mirata a contestare una specifica violazione di legge. Dall’altro, è stata interpretata come un tentativo di sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte può intervenire solo se la decisione del giudice di merito è palesemente arbitraria o illogica, cosa che in questo caso non era, essendo la pena fondata su dati oggettivi e sul profilo personale dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) da parte dei giudici di merito.
Nel caso di specie, tutti i motivi presentati dal ricorrente miravano, in sostanza, a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e le valutazioni discrezionali operate dalla Corte d’Appello. Poiché tali valutazioni non erano affette da vizi logici o da errori di diritto, ma rappresentavano una plausibile interpretazione delle prove, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su precise violazioni di legge e non su un mero dissenso rispetto alla decisione di merito. Presentare un ricorso inammissibile, basato su motivi manifestamente infondati, non solo è inutile ai fini di un esito favorevole, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione serve da monito: le porte della Suprema Corte sono aperte solo a censure giuridicamente fondate e non a tentativi di ottenere una terza revisione del processo.
Che tipo di azione fisica è sufficiente per configurare il reato di violenza o resistenza?
Secondo la Corte, azioni come gli ‘spintoni’ sono certamente idonee a integrare l’elemento della violenza richiesto dalla fattispecie, e non possono essere declassate a un mero atto di ‘divincolarsi’.
Su quali basi un giudice può applicare l’aggravante della recidiva?
La Corte ha confermato che l’applicazione della recidiva è legittima quando si fonda sul riscontro di precedenti penali numerosi, specifici e commessi in un lasso di tempo non significativo, poiché tali elementi dimostrano una maggiore colpevolezza e una pericolosità sociale accresciuta del reo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente non solo vede confermata la sentenza impugnata, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 03ORS5N) nato a MESSINA il 07/02/1987
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che la condotta non si è risolta nell’atto di divincolarsi ma è consistita anche in spintoni, certamente idonei ad integrare la violenza oppositiva richiesta per l’integrazione della fattispecie;
Ritenuto che il secondo motivo è in pari misura manifestamente infondato, avendo la Corte fondato l’applicazione della recidiva sul riscontro di precedenti numerosi e anche specifici, riferiti a reati commessi a distanza di un lasso di tempo non significativo, così da legittimare il giudizio in ordine ad una maggiore colpevolezza e accresciuta pericolosità, correlabile al nuovo episodio criminoso;
Ritenuto che il terzo motivo relativo alla pena è da un lato aspecifico e dall’altro volto a sollecitare un diverso giudizio inerente al merito, precluso in questa sede, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte, fondata sul dato oggettivo e sul profilo personologico;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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