Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Manifesta Infondatezza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini tra il giudizio di legittimità e quello di merito. Il caso riguarda un individuo condannato per reati legati agli stupefacenti che ha tentato di contestare la decisione della Corte d’Appello. Analizziamo come e perché i suoi motivi sono stati respinti senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti di Causa
Il percorso giudiziario inizia con una condanna da parte del Tribunale di Velletri. Successivamente, la Corte d’Appello di Roma, nel settembre 2023, riforma parzialmente la prima sentenza, riducendo la pena a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 667 euro di multa. Nonostante la riduzione, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Soglia del ricorso inammissibile
L’imputato articola il suo ricorso su due punti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla colpevolezza: Contestava il modo in cui i giudici di merito avevano accertato la sua responsabilità penale.
2. Vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche: Si doleva del fatto che la Corte d’Appello non gli avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre ulteriormente la pena.
Entrambi i motivi, tuttavia, si scontrano con il muro della manifesta infondatezza, una delle cause principali che rendono un ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione sintetica ma estremamente chiara su entrambi i punti sollevati dalla difesa.
Analisi del Primo Motivo: la Valutazione dei Fatti
La Corte ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. I giudici di legittimità non possono riesaminare i fatti o valutare nuovamente le prove. Il loro compito è verificare che la Corte d’Appello abbia ragionato in modo logico e senza violare la legge.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva basato la condanna su elementi concreti e inequivocabili: l’imputato era stato trovato in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti (hashish ed eroina), denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto all’interno della sua auto. Secondo la Cassazione, la valutazione di questi elementi da parte dei giudici di merito è stata “esente da vizi logici o giuridici”, e quindi incensurabile in sede di legittimità.
Analisi del Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo viene liquidato come manifestamente infondato. La concessione delle attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito, che deve essere motivata. La Corte d’Appello aveva correttamente argomentato la sua decisione, spiegando l’assenza di “elementi valutabili positivamente” a favore dell’imputato. Mancando qualsiasi elemento che potesse giustificare uno sconto di pena (come la confessione, il risarcimento del danno, un buon comportamento processuale), il diniego era pienamente legittimo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sulla distinzione tra vizi di legittimità, gli unici che possono essere fatti valere in questa sede, e le censure di merito, che sono invece inammissibili. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare le prove e le circostanze del caso, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha riscontrato che i motivi del ricorso non erano altro che un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, mascherato da presunte violazioni di legge. La palese mancanza di fondamento di tali doglianze ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile e non vi è prova che l’impugnazione sia stata proposta senza colpa, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, viene condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata equitativamente fissata in 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento serio, da utilizzare solo per denunciare reali errori di diritto, e non come un ultimo, disperato tentativo di rimettere in discussione una decisione di merito ben motivata.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono manifestamente infondati, ovvero appaiono privi di qualsiasi pregio giuridico o logico fin da una prima analisi, oppure quando tentano di sottoporre alla Corte una nuova valutazione dei fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Perché il possesso di denaro e materiale per il confezionamento è rilevante per la condanna?
Perché questi elementi, uniti al possesso di diverse tipologie di stupefacenti, sono considerati dalla giurisprudenza come indizi forti non di un uso personale, ma di un’attività di spaccio. La valutazione combinata di questi fattori ha permesso alla Corte di merito di ritenere provata la fattispecie di reato contestata in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito equitativamente dalla Corte (nel caso di specie, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38528 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata Il 29 settembre 2023 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la precedente decisione del 2 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Velletri aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.000 di multa, riuniti i fatti in un unico rea ed escluso Il concorso formale di reati, rideterminando la pena inflitta in complessivi mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed C 667 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che per l’annullamento di predetta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando i due motivi di impugnazionne dì seguitto sintetizzati;
che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva la violazione della legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità;
che Con il secondo motivo di irnpugnazione eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, correttamente ritenuto integrate le fattispecie di reato contestate dando riliev alla circostanza che, all’esito della perquisizione effettuata durante un control il prevenuto fosse stato trovato in possesso sia di diverse qualità di sostanz stupefacenti, in specie hashish ed eroina, che di denaro contante nonchè di materiale atto al loro confezionamento all’intero della vettura su cui era a bordo il NOME;
che il secondo motivo è del pari manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente argomentato circa la esclusione dell’applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche riscontrando l’assenza di elementi valutabili positivamente;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la part abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle( – 0: 91<e.; spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa d Q.9 O r I ammende.
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