Ricorso Inammissibile: la Cassazione sulla Manifesta Infondatezza
Quando un ricorso presentato alla Corte di Cassazione viene respinto senza un esame nel merito? La recente ordinanza della Suprema Corte fornisce un chiaro esempio di ricorso inammissibile, delineando i confini della manifesta infondatezza. Questo concetto è cruciale per comprendere l’economia processuale e i requisiti di serietà che ogni impugnazione deve possedere per essere valutata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione. Il fulcro della sua contestazione non riguardava la sussistenza del reato, ma un aspetto specifico della determinazione della pena: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare questa diminuzione di pena, nonostante le argomentazioni presentate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (cioè, non ha rivalutato se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello dell’ammissibilità del motivo stesso. La ragione di tale decisione risiede nell’aver qualificato il motivo di ricorso come “manifestamente infondato”.
Le Motivazioni sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione completa e ben argomentata per giustificare la sua scelta di non concedere le attenuanti generiche. Secondo l’ordinanza, la motivazione del giudice di secondo grado era “logica, coerente e puntuale”. Inoltre, la Corte territoriale aveva esplicitamente tenuto conto delle deduzioni difensive, confutandole punto per punto all’interno della sentenza impugnata. Di fronte a una motivazione così strutturata, il tentativo di rimettere in discussione la stessa valutazione davanti alla Cassazione è stato considerato privo di qualsiasi fondamento giuridico apprezzabile, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La ragione fondamentale della decisione della Cassazione risiede nel suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito. La Corte Suprema non ha il compito di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica, contraddittoria o inesistente. Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la sentenza della Corte d’Appello era, al contrario, ben motivata. Il giudice d’appello aveva compiuto una valutazione ponderata, spiegando in modo chiaro perché, a suo avviso, non sussistevano i presupposti per un trattamento sanzionatorio più mite. Pertanto, il motivo sollevato dal ricorrente non denunciava un vizio di legittimità, ma mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione di merito, preclusa in sede di Cassazione.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso grado di giudizio. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione, ma è necessario individuare e argomentare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione che rendano la sentenza impugnata illegittima.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto dalla Corte manifestamente infondato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha giustificato la Corte d’Appello la sua decisione secondo la Cassazione?
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in modo logico, coerente e puntuale, tenendo conto delle argomentazioni difensive presentate nel corso del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37265 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 49
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), tenuto conto delle deduzioni difensive, come indicate nel ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.