Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Caso di Evasione
Il concetto di ricorso inammissibile rappresenta uno snodo cruciale nel diritto processuale penale, segnando il punto in cui l’accesso a un grado di giudizio superiore viene precluso non per una valutazione negativa nel merito, ma per un vizio preliminare dell’atto di impugnazione. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i contorni di questo istituto, chiarendo le conseguenze di un ricorso basato su motivi generici e manifestamente infondati. Analizziamo la decisione per comprendere meglio le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la sentenza di condanna, lamentando in particolare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione (se l’imputato fosse o meno colpevole), ma si ferma a un gradino prima, valutando la qualità stessa dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il motivo presentato era affetto da due vizi fondamentali: la genericità e la manifesta infondatezza.
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non specifica in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta di annullamento della sentenza. È, invece, ‘manifestamente infondato’ quando le argomentazioni sono palesemente prive di pregio giuridico, al punto da non richiedere un approfondito esame.
Il Ruolo dell’Art. 131-bis c.p. nella Valutazione
Un punto centrale della difesa era la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., che esclude la punibilità per fatti di minima gravità. La Corte di Cassazione ha osservato che i giudici d’appello avevano già affrontato questa questione, fornendo una motivazione logica, coerente e puntuale per negarne l’applicazione. La Suprema Corte, quindi, non ha il compito di riesaminare i fatti, ma solo di verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Avendo riscontrato che tale motivazione era immune da vizi, ha ritenuto il motivo di ricorso su questo punto manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha specificato ulteriormente le ragioni della sua decisione. In primo luogo, ha chiarito che l’eventuale astensione degli avvocati dalle udienze non aveva alcuna rilevanza nel caso specifico, poiché si trattava di una procedura non partecipata ai sensi dell’art. 611 c.p.p., che si svolge senza la presenza fisica delle parti. In secondo luogo, ha ribadito che il motivo di ricorso contro la condanna per evasione era una censura non solo generica, ma anche palesemente priva di fondamento. Infine, ha convalidato pienamente l’iter argomentativo seguito dalla Corte d’Appello nel negare la particolare tenuità del fatto, giudicandolo completo e corretto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha conseguenze molto concrete per il ricorrente. La sentenza di condanna diventa definitiva e non più impugnabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un ulteriore onere economico per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono generici e manifestamente infondati, ovvero privi di argomentazioni specifiche e palesemente senza pregio giuridico.
L’astensione degli avvocati ha effetto sulle procedure non partecipate in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la proclamazione dell’astensione degli avvocati non rileva per le procedure non partecipate, come quelle gestite ai sensi dell’art. 611 del codice di procedura penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34100 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34100 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 12/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché aven ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sen impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Il Consig ere dhtensore
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Il Pr
Così deciso il 12 luglio 2024