Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Manifesta Infondatezza
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano solidi e giuridicamente pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma può anche comportare conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione basata su una censura ‘manifestamente infondata’ venga respinta, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Analisi: Impugnazione e Inammissibilità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale). Il ricorrente ha adito la Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo addotto dal ricorrente fosse manifestamente infondato. Questo significa che la critica mossa alla sentenza impugnata era palesemente priva di pregio, al punto da non richiedere un esame approfondito nel merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si basa su argomenti deboli o pretestuosi, la sua sorte è segnata.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su un punto cruciale: la completezza e la coerenza della motivazione della sentenza d’appello. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte territoriale aveva già esposto in maniera ‘logica, coerente e puntuale’ le ragioni a sostegno della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado.
In altre parole, la Corte d’Appello aveva fatto il suo dovere, motivando adeguatamente la propria decisione sulla pena. La censura sollevata nel ricorso era, quindi, un tentativo di rimettere in discussione una valutazione già compiuta correttamente dal giudice di merito, senza presentare validi argomenti di diritto che potessero giustificare un annullamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: come di consueto in caso di soccombenza, chi perde deve farsi carico dei costi del procedimento.
2. Condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: in questo caso, la Corte ha stabilito un importo di tremila euro. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati con serietà e sulla base di motivi giuridicamente apprezzabili. Un ricorso inammissibile non è solo una perdita di tempo, ma anche un costo che ricade direttamente sulla parte che lo ha promosso in modo avventato.
Cosa succede quando un ricorso penale è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
La persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) viene condannata a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il motivo del ricorso ‘manifestamente infondato’. Ciò significa che la critica alla sentenza precedente era palesemente priva di fondamento giuridico e non necessitava di un esame nel merito.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la congruità della pena inflitta?
No. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico, coerente e puntuale la correttezza della pena, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione da parte della Cassazione su quel punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29949 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perc avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattament sanzionatorio irrogato dal primo giudice (cfr. pagg. 2 e 3 della senten impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere sore COGNOME
Il prsidente