Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione sul Motivo Manifestamente Infondato
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a tali strumenti è subordinato al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un esempio emblematico è il ricorso inammissibile, una sanzione processuale che interviene quando l’impugnazione è viziata alla radice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre uno spunto di riflessione su una delle cause più comuni di inammissibilità: la manifesta infondatezza del motivo. Analizziamo come i giudici di legittimità hanno valutato un ricorso basato sulla presunta erronea applicazione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: un Ricorso per Mancate Attenuanti
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa non verteva sulla ricostruzione dei fatti o sulla sua colpevolezza, bensì su un aspetto specifico della determinazione della pena: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, disciplinate dall’articolo 62-bis del codice penale.
L’imputato, attraverso il suo legale, ha sostenuto che il giudice di secondo grado avesse errato nel negargli questo beneficio, presentando una censura che, a suo dire, avrebbe dovuto portare a una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione sollevata dall’imputato. In sostanza, la Corte non ha valutato se le attenuanti generiche fossero o meno dovute, ma ha stabilito che il modo in cui la questione era stata posta non rispettava i requisiti minimi per un valido esame.
La conseguenza diretta di questa declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni: la Manifesta Infondatezza del Motivo
La chiave per comprendere la decisione della Corte risiede nel concetto di ‘manifesta infondatezza’. I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo addotto dal ricorrente era, appunto, manifestamente infondato. Secondo la Corte, il giudice d’appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per spiegare le ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata (come richiamato a pagina 2 della stessa) aveva già adeguatamente ponderato gli elementi a disposizione e giustificato la propria scelta discrezionale.
Il ricorso, pertanto, non introduceva nuovi e validi argomenti giuridici capaci di scalfire la logicità del ragionamento del giudice di merito, ma si limitava a riproporre una censura già implicitamente o esplicitamente superata, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel provvedimento impugnato. Questa caratteristica ha reso il motivo del ricorso palesemente privo di fondamento, conducendo inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulle decisioni dei giudici precedenti. Proporre un ricorso basato su motivi manifestamente infondati, che si traducono in una critica sterile alla valutazione discrezionale (e ben motivata) del giudice, non solo è un’azione destinata al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve da deterrente per evitare un uso strumentale e dilatorio delle impugnazioni, che ingolferebbe inutilmente il sistema giudiziario. Per i professionisti e i loro assistiti, questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso, che devono basarsi su vizi concreti e dimostrabili della sentenza impugnata e non su una mera speranza di riesame del merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando il motivo su cui si fonda è ritenuto ‘manifestamente infondato’, cioè palesemente privo di basi giuridiche.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è priva di fondamento, specialmente quando il giudice del grado precedente ha motivato la sua decisione in modo logico, coerente e puntuale, come nel caso del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29809 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 8735/24 NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024