Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono considerati ‘manifestamente infondati’. Questo provvedimento ci permette di approfondire i criteri di valutazione della Corte Suprema e le conseguenze per chi presenta un’impugnazione senza solide basi giuridiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. L’impugnazione mirava a contestare sia la sentenza di condanna stessa sia le modalità con cui i giudici di merito avevano applicato le circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: Dichiarazione di Inammissibilità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti legali dell’impugnazione stessa. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali, che riflettono i limiti del giudizio di legittimità.
1. La Manifesta Infondatezza del Motivo di Ricorso
Il primo punto cruciale è la valutazione del motivo di ricorso relativo alla condanna per il reato di evasione. La Corte lo ha liquidato come ‘manifestamente infondato’. Questo termine tecnico indica che la censura sollevata dal ricorrente non solo era debole, ma palesemente priva di qualsiasi pregio giuridico. In pratica, l’argomento era così inconsistente da non meritare nemmeno una discussione approfondita nel merito. Questo filtro serve a evitare che la Corte Suprema venga oberata da ricorsi pretestuosi o dilatori.
2. La Coerenza della Motivazione sulle Attenuanti Generiche
Il secondo aspetto riguardava la concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente si doleva del fatto che la Corte d’Appello, pur riconoscendole, non le avesse applicate nella loro massima estensione possibile. La Cassazione ha respinto anche questa doglianza, sottolineando che il giudice del gravame aveva fornito una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sul ‘quantum’ della riduzione di pena, ma può solo verificare che la decisione sia supportata da una motivazione adeguata e non contraddittoria. Poiché in questo caso la motivazione esisteva ed era valida, il motivo di ricorso è stato giudicato infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale:
1. Non tutti i ricorsi arrivano a un esame di merito: Per accedere al giudizio della Cassazione, i motivi devono essere specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Motivi vaghi o palesemente infondati portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
2. La motivazione è la chiave: Il controllo della Cassazione sulle decisioni dei giudici di merito si concentra in larga parte sulla qualità della motivazione. Una decisione ben argomentata, logica e coerente è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
3. Le conseguenze dell’inammissibilità: La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di costi. Oltre al pagamento delle spese legali, il ricorrente subisce una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, un deterrente contro impugnazioni avventate.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 385 c.p. è stato ritenuto manifestamente infondato.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla concessione delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto che il giudice di secondo grado avesse motivato in modo logico, coerente e puntuale la sua decisione di applicare le attenuanti generiche con una diminuzione non nella massima estensione possibile.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29803 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 8697/24 RAGIONE_SOCIALE
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto all’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. con diminuzione non nella massima estensione (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024