Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell Corte di Appello di Firenze del 18 aprile 2023 con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze che li aveva dichiarati responsabili per il il reato di cui 73, comma 4, d.P.R. 309/90 .
Gi NOME lamentano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in merito diniego del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, DPR 309/1990 nonché al diniego delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono manifestamente infondati. I ricorrenti hanno invero riprodotto le st questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese co motivazione del tutto coerente e adeguata, nonché perfettamente aderente a principi giurisprudenziali consolidati. Le dichiarazioni dei ricorrenti, riprodotte nei motivi di ricors come rilevato dalla Corte territoriale, meramente limitate alla generica confessione dei fatti addebitati, senza che risulti fornita alcuna precisa indicazione riguardo ad elementi util indagini.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e rit non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudic censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 291 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 3959 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
Va infine rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze d segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 ma 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo s incensuratezza dell’imputato. (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.28348901;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche
Sez.
3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generich rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente / .