Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Evasione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 31 maggio 2024, offre un chiaro esempio di come la Suprema Corte gestisce un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati sono una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte e palesemente prive di fondamento. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di evasione, confermata in ogni grado di giudizio, che culmina con una declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente a ulteriori spese.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Il ricorrente ha basato la sua difesa su due punti principali: l’insussistenza del fatto-reato e, in subordine, la mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero l’intenzione di commettere il reato. In sostanza, sosteneva di non aver commesso il fatto o, comunque, di non averlo fatto con la consapevolezza richiesta dalla legge.
L’Analisi della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha liquidato rapidamente il ricorso, definendolo inammissibile per due ragioni fondamentali: i motivi erano una mera riproduzione di quelli già presentati in appello e, in ogni caso, erano manifestamente infondati.
Ripetitività e Infondatezza Manifesta
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stato il carattere ripetitivo delle sue argomentazioni. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse questioni di fatto già valutate dai giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Presentare gli stessi motivi, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, porta quasi inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
La Valutazione sulla Responsabilità Penale e sulla Pena
Anche entrando, seppur brevemente, nel merito delle censure, la Corte le ha ritenute del tutto infondate. La sentenza d’appello aveva adeguatamente dimostrato sia la materialità del reato di evasione sia il necessario ‘coefficiente psichico’ (il dolo). Questa conclusione era basata su elementi di prova univoci e su un’interpretazione della legge in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza. Inoltre, la Corte ha ritenuto corretta anche la gestione della pena, negando sia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche, a causa della reiterazione delle condotte, dell’intensità del dolo e dei numerosi precedenti penali dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara. I giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata era ‘immune da censure’. La decisione della Corte d’Appello aveva correttamente ricostruito i fatti e applicato i principi giuridici pertinenti. La reiterazione della condotta e i precedenti penali dell’imputato sono stati elementi decisivi nel negare qualsiasi beneficio, dimostrando una spiccata tendenza a delinquere che rendeva ingiustificabile un trattamento sanzionatorio più mite. Dichiarare il ricorso inammissibile è stata, quindi, la logica conseguenza di un’impugnazione priva di qualsiasi pregio giuridico.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e specifici della sentenza impugnata, non può essere un tentativo di rimettere in discussione la valutazione dei fatti già compiuta nei gradi di merito. Un ricorso manifestamente infondato non solo non ha speranza di successo, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera riproduzione di quelli già presentati in appello e sono, comunque, manifestamente infondati.
Perché la Corte ha confermato la responsabilità penale per il reato di evasione?
La Corte ha confermato la responsabilità perché ha ritenuto la sentenza di secondo grado immune da censure, avendo accertato correttamente sia la materialità del fatto sia il necessario elemento psicologico (dolo), sulla base di prove univoche e di un’interpretazione normativa conforme alla giurisprudenza consolidata.
Quali elementi hanno impedito la concessione di una pena più mite o della non punibilità?
La concessione di benefici come la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche è stata esclusa a causa della reiterazione delle condotte, dell’intensità del dolo e dei plurimi precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23470 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23470 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCCA SICULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 3 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi dei motivi d’appello e comunque manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso censura l’affermazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente, prospettando l’insussistenza del fatto e, i subordine, la mancanza dell’elemento soggettivo del reato. Su tali punti, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo riscontrato la materialità del fatto e il necessario coefficiente psichico, sulla base ta dell’univocità degli elementi probatori quanto di un’interpretazione normativa in linea con gli orientamenti pacifici della giurisprudenza di legittimità in materi di evasione.
Anche in punto di pena la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici in relazione alla causa di non punibilità pe particolare tenuità del fatto e alle circostanze attenuanti generiche, stante rilievo attribuito alla reiterazione delle condotte, all’intensità del dolo e ai plu precedenti penali dell’imputato.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/05/2024