Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato per il delitto truffa aggravata;
letta la memoria a firma del difensore;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in ordine agli artt. 129, 157, 161 e 531 cod. proc. pen., per non avere i giudici di appello dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data antecedente la pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, avendo il ricorrente omesso di considerare le sospensioni disposte in primo grado per complessivi giorni 244, di cui tre determinate da legittimi impedimenti del difensore, sicché alla data della sentenza d’appello la causa estintiva non era maturata;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto sulla base di una congrua e logica motivazione, che, richiamando la particolare insidiosità della condotta, la non irrisorietà del profitto (pari a mille euro) l’assenza di alcun gesto riparatorio, è rispondente ai parametri enunziati dalla Corte di legittimità (per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01) e non suscettibile di rivisitazione in questa sede;
che, inoltre, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, deve sottolinearsi che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279112 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
rilevato, altresì, che per costante giurisprudenza l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare
le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 – 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presi ente