Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Valutazione della Pericolosità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa concludere definitivamente un percorso giudiziario, con conseguenze significative per il ricorrente. La vicenda riguarda la valutazione della pericolosità di un imputato e la sufficienza della motivazione adottata dai giudici di merito, un tema centrale nel diritto penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale che affermava la responsabilità penale di un individuo per il reato di tentato furto aggravato in concorso (artt. 110, 56, 624-bis e 625 c.p.). Successivamente, la Corte di Appello, pur intervenendo sulla determinazione della pena, confermava la responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio specifico nella sentenza di secondo grado.
Il Motivo del Ricorso: La Critica alla Motivazione
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava l’errata applicazione della legge e il vizio di motivazione in relazione all’articolo 99 del codice penale. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente spiegato le ragioni per cui riteneva sussistente una sua rinnovata pericolosità sociale, elemento che aveva inciso sulla commisurazione della pena. Secondo la difesa, mancava una motivazione concreta sul punto.
La Decisione della Corte Suprema: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che il motivo presentato è stato giudicato “manifestamente infondato”. Questo significa che, ad un primo e rapido esame, la censura mossa dal ricorrente è apparsa palesemente priva di pregio giuridico, al punto da non meritare un esame approfondito nel merito.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della Corte d’Appello era, in realtà, adeguatamente motivata. I giudici di secondo grado avevano infatti esplicitamente fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato. Proprio da questa analisi, la Corte d’Appello aveva logicamente dedotto che la commissione di un nuovo reato fosse la chiara “manifestazione di una rinnovata sua pericolosità”.
Secondo la Cassazione, tale ragionamento non presenta alcun vizio logico o giuridico. La valutazione della pericolosità, basata su elementi oggettivi come il casellario giudiziale, rientra pienamente nelle prerogative del giudice di merito e, se motivata in modo sufficiente e non contraddittorio come nel caso di specie, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso, dunque, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito precluso alla Corte di Cassazione.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Manifestamente Infondato
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stato condannato al pagamento di tutte le spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che hanno il solo effetto di appesantire il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non per tentare di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso esaminato, i suoi motivi sono ritenuti “manifestamente infondati”, ovvero palesemente privi di fondamento giuridico, oppure quando mancano i requisiti formali previsti dalla legge.
Perché la motivazione della Corte d’Appello sulla pericolosità è stata considerata adeguata?
La motivazione è stata ritenuta adeguata perché la Corte d’Appello ha basato la sua valutazione su elementi concreti, ovvero i precedenti penali dell’imputato, concludendo logicamente che il nuovo reato dimostrava una sua rinnovata pericolosità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14250 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Nocera del 11 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il motivo di ricorso dell’imputato, che si duole dell’erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione all’ad, 99, cod. pen., è manifestamente infondato, essendo volto a denunciare un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che risulta essere adeguatamente motivato, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato ed affermato che il nuovo reato è manifestazione di una rinnovata sua pericolosità;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.