Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione
Quando un appello giunge in Corte di Cassazione, non è detto che venga esaminato nel merito. Esiste infatti l’istituto del ricorso inammissibile, uno strumento che permette alla Suprema Corte di filtrare le impugnazioni prive dei requisiti minimi di legge. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questa procedura, evidenziando come un ricorso basato su motivi manifestamente infondati venga respinto senza un’analisi di merito, con conseguenze economiche per il proponente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione. È interessante notare come l’impugnazione non mettesse in discussione la colpevolezza dell’individuo, ma si concentrasse esclusivamente su un aspetto specifico: la determinazione della pena. In particolare, il ricorrente lamentava un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte dei giudici di secondo grado per non avergli concesso le circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso Inammissibile per Manifesta Infondatezza
Il cuore della questione giuridica ruota attorno al concetto di ‘manifesta infondatezza’ del ricorso. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o le prove. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e controllare la correttezza logico-giuridica delle sentenze impugnate. Un ricorso è manifestamente infondato quando le ragioni addotte sono palesemente deboli, pretestuose o mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, compito che spetta ai giudici dei gradi precedenti. In questo caso, la critica alla mancata concessione delle attenuanti generiche rientra proprio in questa categoria, poiché la valutazione sulla loro applicabilità è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e conciso. Gli Ermellini hanno stabilito che la sentenza della Corte d’Appello era ‘immune da censure sul piano logico-giuridico’. Questo significa che i giudici di secondo grado avevano correttamente spiegato le ragioni per cui non ritenevano di concedere le circostanze attenuanti generiche. Nello specifico, avevano valutato l’assenza di ‘elementi positivi’ che potessero giustificare una riduzione della pena. Di fronte a una motivazione coerente e logica, la Cassazione non ha potuto fare altro che constatare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, che si risolveva in una semplice richiesta di riconsiderazione di una valutazione già compiuta correttamente.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità sono severe. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, ha disposto il versamento di una somma significativa, pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, da esperire solo per denunciare vizi specifici e gravi della sentenza, e non come un tentativo di ottenere un esito più favorevole basato sulle medesime circostanze di fatto già esaminate e ponderate dai giudici di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’unico motivo di appello, relativo alla determinazione della pena, non ha evidenziato alcun vizio logico o giuridico nella sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, sostenendo che la decisione fosse viziata nella motivazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che l’unico motivo di ricorso censura il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena;
che sotto tale profilo la sentenza impugnata appare immune da censure sul piano logico-giuridico, avendo correttamente valutato l’assenza di elementi positivi in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024